Onere anche per l’esonero dalla Tari
La prova dell’inagibilità di un immobile deve essere fornita anche per l’esonero dal pagamento della tassa rifiuti. La Cassazione, con la sentenza 8910/2018, ha chiarito che un immobile destinato ad attività commerciale su una parte del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento della tassa rifiuti, se il titolare non dimostri con apposita documentazione l’inagibilità dell’immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la durata e le modalità di esecuzione dei lavori. Per i giudici di legittimità è importante dimostrare «se la ristrutturazione ha interessato l’intera unità immobiliare, impedendone quindi l’utilizzazione, o solo una parte». L’obiettiva inutilizzabilità «ricorre non già quando i locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in condizioni che ne impediscono l’utilizzabilità, solo in tal caso le superfici possono essere sottratte alla tassazione». L’inutilizzabilità, poi, «deve essere univocamente accertabile». L’occupante, infatti, è tenuto al pagamento della tassa qualora non produca documentazione comprovante l’avvenuta ristrutturazione e attestante la durata e la modalità di esecuzione dei lavori. Non sono soggetti al prelievo sia gli immobili diroccati sia gli inagibili, purché non vengano utilizzati. La legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria. La sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell’amministrazione. Sono sottratti alla tassazione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli inutilizzati.
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