Il 55% esteso pure alle società

di Debora Alberici


Anche le società hanno diritto al bonus fiscale sulla riqualificazione energetica degli immobili che hanno poi locato. È il nuovo principio affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 19815 di ieri. Respinto, dunque, il ricorso delle Entrate che rivendicavano come il bonus spettasse solo ai privati. Gli Ermellini hanno invece esteso l’agevolazione a tutti i soggetti, anche alle imprese. In fondo alla sentenza si legge infatti che «il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi››. Ciò anche perché «in tema di redditi d’impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell’art. 57 (ora 90) del dpr n. 917 del 1986 – che prevede l’indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all’attività di produzione o di scambio oggetto dell’attività d’impresa». Nel caso concreto, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il 55% spetta alla società contribuente, esattamente come a una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile. Ciò anche se, dice la Cassazione, non esiste un norma speciale per le imprese la cui attività consista nella locazione di immobili: in tale ultima ipotesi, insomma, il diritto alla detrazione dall’imposta – senz’altro sussistente – spetta al proprietario/locatore e non al conduttore.


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