Bonus ristrutturazione
dalla fine dei lavori
di Andrea Amantea
La detrazione legata all’acquisto di immobili ristrutturati può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato sono stati ultimati. Questo importante chiarimento è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate, n° 13/e 2019.
La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta anche per l’acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. A tal fine è necessario che: l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi; siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia; gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato. La vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori. L’agevolazione opera su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, su un limite massimo di spesa pari a 96 mila euro.
Particolare attenzione va posta all’individuazione del momento a partire dal quale può essere fatta valere la detrazione nella dichiarazione dei redditi; nella circolare n°13/e 2019, l’Agenzia delle entrate, ha messo in evidenza come, laddove il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori, essendo necessario che si realizzi il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori per l’intero fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare acquistata , la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.
Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.
L’agevolazione spetta anche in riferimento agli importi versati in acconto, se il preliminare di vendita è registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione.

