Imposta di registro fuori dal nuovo obbligo
Pasquale Pirone
Il nuovo obbligo di invito al contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria introdotto dall’art. 4-octies del dl n. 34/2019 (decreto crescita) riguarda i soli accertamenti aventi ad oggetto le imposte sul reddito e l’Iva e non anche, ad esempio, quelli inerenti l’imposta di registro (altra imposta indiretta). Con il menzionato articolo, il legislatore è intervenuto sul Capo II Titolo del dlgs. n. 218/1997 modificando l’art. 5 ed introducendo il nuovo art. 5-ter e non è intervenuto, invece, anche sul Capo III Titolo I del medesimo decreto legislativo. Mentre, infatti, il Capo II disciplina il procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte dirette e l’Iva il secondo disciplina quelli aventi ad oggetto altre imposte indirette ed in mancanza di precisazioni normative e di prassi è questa la conclusione cui ad oggi può giungersi.
In sostanza, con il nuovo art. 5 ter al dlgs. n. 218/1998, si è stabilito che l’ufficio procedente dell’Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, è obbligato a notificare al contribuente un invito a comparire, pena l’invalidità dell’avviso di accertamento medesimo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Restano, ad ogni modo esclusi dal nuovo obbligo, gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. È stato, comunque, previsto che l’ufficio potrà notificare direttamente l’avviso senza farlo precedere dall’invito laddove l’Amministrazione finanziaria riscontri casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Introducendo poi, un nuovo comma all’art. 5 dello stesso dlgs n. 218/1997 si è stabilita una deroga ai termini ordinari di decadenza per la notificazione dell’atto di accertamento, prevedendo che nel caso di avviso preceduto da un invito al contraddittorio di iniziativa dell’ufficio, sia obbligatorio che non, ovvero preceduto da un’istanza del contribuente a seguito di processo verbale, qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è automaticamente prorogato di 120 giorni. Si tenga, in ogni caso, presente, che tutte le novità sin qui descritte si applicheranno, salvo future proroghe, agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
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