Non si vende se si evade
di Debora Alberici
Rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi, pur trasferendo effettivamente la proprietà del bene, fa raggiri per evitare di saldare il debito con il fisco. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 36955 del 3 settembre 2019, ha respinto il ricorso del rappresentante legale di una Onlus che aveva donato un immobile, subito dopo aver ricevuto la cartella di pagamento, conservandone l’uso mediante un contratto di comodato. Due gli elementi che hanno indotto i Supremi giudici a confermare il sequestro per la presunta sottrazione fraudolenta: prima di tutto la donazione posta in essere subito dopo la notifica della cartella di pagamento; in secondo luogo la conservazione dell’uso del bene con il comodato.
Infatti, ricorda in uno dei passaggi chiave la terza sezione penale del Palazzaccio, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell’art. 11 del dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.
Peraltro, posto che il reato previsto dall’art. 11, del dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove integrato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, richiede l’idoneità dei medesimi, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, non osta a tale ricostruzione l’esperibilità di ulteriori strumenti di tutela, quali l’esercizio dell’azione revocatoria, la cui ipotizzata necessaria ricorribilità a fronte degli ostacoli frapposti alla ordinaria procedura di riscossione conferma, piuttosto, il requisito costitutivo del delitto.
Infine, chiarisce il Collegio, il profitto confiscabile in questi casi va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita.
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