Società, la crisi stoppa l’Imu

di Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco


Gli adempimenti previsti per l’Imu degli immobili ricompresi in una procedura concorsuale di amministrazione straordinaria devono ritenersi assimilati a quelli riconducibili alla liquidazione coatta amministrativa. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 16/2019 emessa dalla sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Lodi depositata in segreteria l’11 aprile scorso. Con un ricorso ritualmente depositato, una società di capitali in amministrazione straordinaria opponeva un avviso di accertamento con cui, Casalmaiocco, un comune in provincia di Lodi, aveva richiesto una Imu per oltre 28 mila euro. Nell’atto impugnato, la società eccepiva una violazione alla normativa di cui all’articolo 10, comma 6 del dlgs n. 504/92. Questa normativa, sia pure applicabile alle società in fallimento e in liquidazione coatta amministrativa, doveva essere estesa anche alle società in amministrazione straordinaria; questa stessa normativa prevede che «per gli immobili compresi nella liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Lo stesso commissario, è tenuto al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili». La Commissione tributaria provinciale di Lodi ha ritenuto che la disciplina di cui al citato articolo 10, comma 6 del dlgs n. 504/92 sia applicabile anche alle società in amministrazione straordinaria in forza del richiamo operato dall’articolo 36 del dlgs n. 270/1999. Ritenendo utilizzabile la normativa dettata per la procedura di amministrazione straordinaria a quella della liquidazione coatta amministrativa, il collegio provinciale aggiunge che, per le procedure concorsuali vige il rigido principio della par condicio creditorum con mancanza di discrezionalità nell’ordine dei pagamenti, ivi compresi quelli tributari. Concludendo, la Commissione precisa che l’illegittimità dell’atto non riguarda la debenza in assoluto del tributo, bensì la sua attuale inesigibilità, con l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi richiesti. 


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