La nuova Tari parte dalla riclassificazione dei costi 2018-2019
Per la trasparenza operatività solo dal 1° aprile prossimo
L’11 settembre in Arera (Autorità per l’energia e il gas) si terrà il primo incontro per illustrare i due documenti emanati a fine luglio sulla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e alla trasparenza dei documenti di riscossione.

I documenti 351 e 352 sono i primi atti concreti dell’autorità per avviare il nuovo metodo tariffario del servizio integrato rifiuti, che riguardano sia il sistema a tributo (Tari) sia a corrispettivo (Tarip). Al centro del percorso la costruzione del Piano economico finanziario, sul quale il documento 351 detta le prime nomenclature in ordine ai costi ammissibili, indicando i servizi da escludere: trasporto e smaltimento amianto, derattizzazione, disinfestazione zanzare, sgombero neve, gestione servizi igienici pubblici e altri servizi indicati a pagina otto. L’esclusione risponde agli orientamenti Mef nelle linee guida Tares, nonostante le difformità spesso presenti nei documenti di piano dei Comuni soprattutto su trattamento zanzare e sgombero neve.

La fase immediata da affrontare riguarda il tema spinoso per eccellenza costituito dal conguaglio dei costi sugli anni precedenti, già fonte di decisioni negative da parte del Tar, sempre più spesso chiamato a pronunciarsi sulla correttezza delle voci di costo del Pef e la conseguente legittimazione dell’impianto tariffario approvato a copertura di quei costi (Tar Lecce 386/2017 e Corte dei Conti Toscana parere 73/2015).

Il punto 5 sui «Criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019» detta le formule per ricostruire i costi di servizio e investimento da riconoscere per gli anni 2018 e 2019, assumendo come punto di partenza i costi effettivi rilevati per l’anno base di riferimento 2017. Obiettivo del calcolo è l’individuazione del valore Rc, la componente a conguaglio relativa sia ai costi fissi sia ai costi variabili, inserita nella formula che individua il totale delle entrate. La costruzione del Pef 2020/2021 parte quindi dalla riclassificazione dei costi del biennio 2018/2019 secondo la modalità indicata nel documento 351/2019.

La validazione dei dati e delle informazioni, compresi quelli relativi alle componenti di conguaglio, spetterà all’ente di governo dell’ambito (Egato) o agli altri soggetti territorialmente competenti. Si tratta di un ruolo che valorizza le autorità d’ambito, che dovranno velocemente sviluppare competenze e procedure di verifica.

Il documento 352/2019 sulla trasparenza dei documenti di riscossione è il primo “atto dovuto” verso l’utente del servizio. I contenuti minimi obbligatori riguardano tre ambiti di intervento: i siti internet, i documenti di riscossione e le comunicazioni agli utenti. Il principale atto normativo di riferimento è rappresentato dalla direttiva 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio, sui «Principi per l’erogazione dei servizi pubblici». In caso di Tari, gli obblighi informativi trovano fonte nello Statuto del contribuente. Il provvedimento finale sulla trasparenza sarà pubblicato entro il 31 ottobre ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2020, per consentire gli interventi necessari alle procedure e formulazione dei documenti.

La data è stata individuata considerando che di norma i documenti di riscossione sono inviati dopo il 1° aprile di ogni anno. Carta della qualità dei servizi, documenti di riscossione gratuiti con modalità telematiche di accesso, sia in caso di calcolo in liquidazione sia in caso di autoliquidazione, situazione pregressa dei pagamenti, procedure in caso di ritardo del pagamento, sono alcune delle indicazioni obbligatorie alle quali comuni e gestori dovranno attenersi nel rapporto con l’utenza.

I documenti di consultazione prevedono la possibilità per i soggetti interessati di inviare all’Autorità osservazioni in forma scritta entro il 16 settembre. L’incontro propedeutico dell’11 settembre è rivolto ai gestori dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, agli operatori di igiene ambientale, all’industria del riciclo e del riuso, agli enti di governo d’ambito, alle istituzioni e agli enti locali, ai consorzi nazionali, a tutte le associazioni dei consumatori, degli ambientalisti e degli operatori del settore e a tutti i soggetti interessati.

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