Precompilata con dati inattivi
di Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Segnalazione ad hoc per i dati pre-compilati Isa non modificabili. Questa una delle indicazioni di maggior rilievo, tra quelle fornite dalla circolare n. 20/E dell’Agenzia delle entrate, diffusa nella giornata del 9 settembre scorso.
La struttura della circolare. Il documento di prassi appena citato ricapitola alcune questioni di carattere operativo che erano state prospettate da associazioni di categoria e ordini professionali alle quali l’Agenzia delle entrate aveva fornito una risposta non ufficiale. A questo proposito, si deve altresì notare come i contenuti della circolare appaiano estremamente eterogenei, spaziando da tematiche di interesse per un singolo Isa (per es.: attività di autoriparazione), per poi richiamare in dettaglio il funzionamento delle note metodologiche, fino ad analizzare il contenuto della parte c.d. «pre-compilata» e i meccanismi sottostanti al regime premiale (per questi ultimi, con particolare riferimento al computo del raggiungimento della soglia dei crediti tributari per i quali, in virtù di un dato risultato Isa, non viene richiesta l’apposizione del visto di conformità o viene disposto l’esonero dalla prestazione di garanzia).
Analisi del rischio e contrasto all’evasione. Tra i chiarimenti di maggior interesse, vi è quello relativo alle conseguenze per il contribuente, qualora presenti un risultato Isa inferiore a 6. Vengono perciò preliminarmente ricordati sia contenuti dell’art. 9-bis co. 14 del dl. 50/2017, che quelli del par. 6.1. del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10.05.2019, secondo cui nell’attività di controllo per il rischio di evasione si «[…] tiene conto di un livello di affidabilità inferiore a 6»: è però precisato come non operi alcun automatismo a tale riguardo, in quanto il risultato degli Isa non comporta di per sé l’attivazione di queste attività.
Incidenza dei costi residuali di gestione. Tale indicatore risulta essere di particolare rilevanza nell’elaborazione del «risultato Isa» e, non di rado nella pratica professionale si riscontrano delle difficoltà di comprensione circa il funzionamento dello stesso. Con il documento di prassi qui esaminato, l’Agenzia delle entrate offre in più punti alcune utili indicazioni, specificando come lo stesso non sia influenzato dal computo di eventuali maggiori componenti positivi (quesito 9.2), similmente a quanto avviene per gli indicatori riguardanti la durata e il decumulo delle scorte. Infatti, la configurazione di questi indici è del tutto insensibile all’ammontare dei componenti positivi dichiarati ai fini Isa: proprio per questo motivo, per gli stessi risulta irrilevante l’incremento di componenti positivi ai fini di migliorare il risultato Isa. Inoltre, i costi residuali di gestione, non contemplano al proprio interno gli oneri per imposte e tasse da indicare al rigo F23 campo 9. L’Agenzia evidenzia come tale voce sia richiesta solo in ottica di futuro affinamento dello strumento «Isa», ma che questa non assume rilevanza ai fini dell’affidabilità per l’anno 2018 (quesito 3.1).
I dati pre-compilati. Nella circolare 20/E vi è anche un’apposita sezione (la nr. 6) relativa a domande sulla parte «pre-compilata» degli Isa che, se da un lato rappresenta una vera e propria novità rispetto alla struttura degli ormai abrogati studi di settore, dall’altro desta ancora alcune perplessità sui contenuti. Con le risposte fornite, l’Agenzia chiarisce che non necessariamente tutti i campi della pre-compilata sono attivati, e ciò può dipendere essenzialmente da due situazioni (quesito 6.4): I) irrilevanza del dato in riferimento allo specifico Isa del contribuente; oppure II) impossibilità per lo stesso di utilizzare una «posizione Isa completa» sulla scorta dei dati degli studi di settore/parametri degli otto precedenti periodi d’imposta. Inoltre viene ribadito come non tutti i dati della parte pre-compilata siano modificabili (6.1.): se non si possono variare, qualora si rilevi un disallineamento rispetto a quanto predisposto dall’Agenzia, sarà opportuno attivare la segnalazione nelle note aggiuntive. Da ultimo, si porta all’attenzione che con la risposta 6.8, l’Agenzia ha evidenziato che il dm del 9 agosto 2019 ha sostituito l’allegato 10 approvato con dm del 27 febbraio 2019, senza che però ciò abbia comportato una modifica al contenuto delle variabili «pre-compilate»: attraverso il decreto ministeriale di agosto sono solo state esplicitate le modalità di calcolo delle stesse.
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