Passaggio beni al trust 
Imposte senza sconti

Trasferimento dei beni al trust, imposte ordinarie. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 371 pubblicata il 10 settembre, torna sull’applicazione delle imposte indirette al trasferimento di beni in un trust. Nella fattispecie analizzata dall’Amministrazione, un soggetto non residente ha trasferito, mediante disposizione per testamento, a un trust istituito in Australia alcuni beni tra cui un appartamento situato in Italia e titoli bancari. Il beneficiario del trust è stato «determinato» nella nipote del dante causa mentre un trustee è stato nominato, ragionevolmente al fine di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo le finalità indicate dal disponente. Il quesito ha ad oggetto l’applicazione delle imposte indirette, mentre nessuna indicazione viene fornita in merito alla tassazione reddituale del trust e/o del beneficiario. In particolare, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato chiesto all’Amministrazione di confermare l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, nell’assunto che l’attribuzione dei beni nel trust abbia prodotto soltanto un effetto «segregante» di tali beni, in quanto questi non risultano di proprietà del trustee (che ne è l’amministratore) e possono essere trasferiti al beneficiario soltanto in esecuzione del programma negoziale stabilito dal disponente/dante causa. Secondo tale interpretazione, il semplice trasferimento di beni nel trust si dovrebbe qualificare come atto non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, bensì come atto prodromico all’attribuzione finale dei beni che giungerà allorché tali beni saranno assegnati al beneficiario. Nella risposta dell’Amministrazione, tuttavia, non vengono fornite indicazioni circa l’effettivo arricchimento del beneficiario finale al momento del trasferimento dei beni nel trust, valorizzando immediatamente tale attribuzione ai fini del tributo successorio. Confermando quanto riportato nella Circolare 48/07, è indicata l’opportunità di applicare le aliquote previste sulla base del rapporto di parentela tra il disponente ed il beneficiario dei beni, ovvero pari al 6%. In relazione al bene immobile situato in Italia, è indicata l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale complessivamente pari al 3%. L’altro punto d’interesse della risposta è relativo alle considerazioni in merito alla composizione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni: in linea con la giurisprudenza di merito (Ctr Marche sent. 594/2017) e la dottrina, l’Amministrazione ha confermato come il criterio di territorialità dell’imposta vada applicato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, Dlgs 345/1990, ovvero limitatamente ai beni «esistenti» in Italia ove il dante causa non sia residente (ai fini civilistici) in Italia. 


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