mu-Tasi, controlli accelerati

Pagina a cura
di Matteo Barbero


Meno tempo a disposizione dei comuni per i controlli su Imu e Tasi. 


È la conseguenza dell’allungamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti previsti dal decreto crescita. 


L’articolo 3 del decreto legge numero 34/2019, infatti, ha spostato la scadenza dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine all’obbligo dichiarativo.


La materia è disciplinata dall’art. 13 del decreto «Salva Italia» (decreto legge n.201/2011), del governo Monti, che in materia di Imu disponeva, prima della recente modifica: «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.


La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 


Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione». 


Analogamente, disponeva il comma 684 della legge n. 147/2013 per il tributo sui servizi indivisibili (Tasi). 


L’art. 3 del decreto legge n.34 ha modificato entrambe le norme sostituendo le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre». La novella non specifica la decorrenza e, pertanto, risulta applicabile fin dall’approvazione definitiva del provvedimento. 


Come evidenziato dall’Anci, le ragioni di questo spostamento non appaiono chiare e non sembrano rispondere a logiche di semplificazione, dal momento che per i contribuenti e gli intermediari fiscali (Caf e professionisti), la scadenza del 30 giugno permetteva di cumulare diversi adempimenti correlati, tra i quali la compilazione dell’F24 per il versamento di Imu e Tasi e la dichiarazione dei redditi annuale. 


Inoltre, fissare la scadenza di un termine durante le festività di fine anno rappresenta una complicazione per i contribuenti e per gli intermediari fiscali. 


Ma soprattutto le amministrazioni comunali, a causa della nuova previsione, subiscono un effetto negativo sui termini di accertamento per omessa dichiarazione, che con la modifica si riducono di sei mesi. 


In base all’art. articolo 1, comma 161, della legge n.296/2006, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono infatti essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 


Il nuovo termine comporta, quindi, che l’avvio dei controlli sulle dichiarazioni ritardi di sei mesi, fermo restando il termine ultimo fissato dalla legge per l’invio degli accertamenti.


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