Tasse a fine mese

di Pasquale Pirone


La proroga al 30 settembre del versamento delle imposte da dichiarazioni reddituali (Modello Redditi/2019), disposta dal comma 3 art. 12-quinquies del dl n. 34/2019 (decreto crescita), riguarda anche gli enti associativi che svolgono attività commerciale con applicazione del regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/1991, come modificato dal dlgs n. 117/2017 e contemporaneamente il codice Ateco dell’attività commerciale esercitata rientri tra quelli per i quali è stato approvato il relativo Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale). Ciò è desumibile dai documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate emanati in riferimento alla menzionata proroga (risoluzione n. 64/E/2019 e risoluzione n. 71/E/2019). 


Il decreto crescita ha disposto la proroga del saldo imposte 2018 e del primo acconto 2019, dal 30 giugno al 30 settembre e tale rinvio, come precisato dal primo dei due citati documenti di prassi, si riferisce a tutti i contribuenti che, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività per le quali è stato approvato l’indicatore sintetico di affidabilità prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno tali indicatori e che contestualmente a ciò dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa.


Conseguenza di ciò è che la proroga interessa anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; coloro che applicano il regime di vantaggio; coloro che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa; e altresì chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. E gli enti associativi con attività commerciale oggetto di trattazione rientrano proprio in quest’ultima categoria di contribuenti. Pertanto anche per tali soggetti, i termini di versamento scadenti nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre per il versamento del saldo e del primo acconto (se il periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare), ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale (in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) sono portati al 30 settembre 2019 oppure al 30 ottobre 2019 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Nell’ipotesi poi in cui essi dovessero optare per la rateizzazione, le scadenze saranno il 30 settembre 2019 (prima rata), senza interessi; 16 ottobre 2019 (seconda rata), con interessi; 18 novembre 2019 (terza rata), con interessi. Qualora, invece, i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui all’articolo 17, comma 2, del dpr n. 435 del 2001 (versamento entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%), la prima rata sarà da versarsi entro il 30 ottobre 2019 con applicazione della menzionata maggiorazione dello 0,40 e senza interessi mentre la seconda rata scadrà il 18 novembre 2019 con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi. Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento (risoluzione n. 71/E/2019).


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