Niente Iva su terreni edificabili ex agricoli

La cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno divenuto edificabile dovrà essere assoggettato all’imposta di registro proporzionale, e non all’Iva. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n. 20355/2019. La vertenza traeva origine dal mancato versamento dell’Iva sulla cessione di un terreno edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo all’esito di un procedimento ablatorio instaurato dal comune di Breganze, provincia di Vicenza. La decisione del giudice della Commissione provinciale, favorevole al contribuente, veniva ribaltata dalla Commissione regionale che aveva ritenuto assoggettabile a imposta Iva la cessione dell’area destinata alla produzione agricola e, in quanto tale, imponibile. Dobbiamo precisare come, il contribuente, avesse chiarito che il terreno non avesse carattere strumentale rispetto all’attività agricola esercitata e che lo stesso terreno non fosse iscritto nell’inventario dell’azienda. La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la pretesa erariale, e rinviando per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto. 
Conformandosi con la giurisprudenza più recente (ordinanza n. 20149/2019) il collegio ha stabilito che il terreno agricolo divenuto edificabile si trasforma in un quid novi, ossia in un bene del tutto diverso da quello precedente perdendo quindi l’assoggettabilità a Iva. Tanto, poi, trova ulteriore conferma nell’aumento di valore e di attrattività commerciale che il bene subisce, perché destinato alla costruzione e alla vendita di abitazioni (Cassazione n. 8327/2014). Quanto stabilito dai giudici di legittimità trova conforto anche nelle posizioni dei giudici comunitari; questi hanno sancito che «una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito a una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà in terreno destinato alla costruzione, non può essere ritenuta soggetta all’Iva» (Corte giust.Ue C-180/2010 e C-181/2010). Ciò, in quanto tale vendita è ascrivibile alla gestione del proprio patrimonio privato e costituisce, quindi, mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. Per quest’ordine di ragioni, dunque, il ricorso del contribuente è stato accolto, rinviando, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
Benito Fuoco
(…) con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2, secondo comma, lett. c), dpr n. 633 del 1972, e 65, primo comma, Testo unico 22 dicembre 1986, n. 917, per aver il giudice di appello ritenuto che l’area ceduta all’amministrazione comunale fosse stata destinata all’esercizio dell’attività agricola; 
sottolinea, sul punto, che il bene non aveva carattere strumentale rispetto all’attività agricola esercitata, come desumibile dal fatto che lo stesso non era iscritto nell’inventario dell’impresa e che, conseguentemente, l’operazione risultava assoggettata all’applicazione dell’imposta di registro e non già dell’Iva, esulando dalle operazioni imponibili; 
il motivo è fondato; la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra, avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa, tra le operazioni imponibili ex art. 1, dpr n. 633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’Iva (cfr. Cass., ord., 24 gennaio 2019, n. 2017; Cass. 9 aprile 2014, n. 8327); una siffatta tesi interpretativa è coerente con la giurisprudenza unionale secondo cui la cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi assoggettata all’Iva, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare e che non è assoggettata a tale imposta la cessione di un terreno su cui era esercitata un’attività agricola riconvertito, in seguito a una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, se tale cessione si iscrive nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa (così, Corte giust. Ue, 15 settembre 2011, Slaby);
il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori del campo di applicazione di tale imposta; la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto ha omesso di verificare se la cessione in oggetto costituiva esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare ovvero, al contrario, esercizio di un’attività economica ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva Iva; (…)

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