Disservizi uguale meno tasse 

di Sergio Trovato


L’amministrazione comunale è sempre responsabile per i disservizi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, a prescindere dalle cause che li hanno determinati. Il contribuente, infatti, ha diritto alla riduzione della tassa rifiuti se prova che il servizio istituito e attivato nella zona di residenza o di dimora dell’immobile non è stato svolto o è stato svolto irregolarmente. Va dunque annullato il regolamento che subordini o limiti il diritto alla riduzione alla prevedibilità delle cause del disservizio da parte del comune. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 22767 del 12 settembre 2019. 


Per i giudici di piazza Cavour, il presupposto della riduzione della tassa non richiede che il grave disservizio «sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale». Quello che conta è il fatto «obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente». Oppure che venga «svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana». Pertanto, va disapplicato il regolamento comunale «che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi – quale quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio».


In base alla disciplina Tarsu, ma la stessa regola vale oggi per la Tari, il diritto alla riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, o venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, in modo tale da non rendere fruibile il servizio da parte dell’utente. In effetti, se il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto in modo inefficiente, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Per affermare questo diritto non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell’amministrazione. Anche Il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l’esenzione, ma il pagamento del tributo nella misura del 20%. La stessa riduzione spetta, inoltre, se il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari. Nel regolamento devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l’individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. Le stesse disposizioni sono state estese alla Tari. I commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) prevedono che il tributo sia dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.


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