Isa, grimaldello delle verifiche
di Andrea Bongi
e Cristina Bartelli
Da un giudizio di inaffidabilità fiscale ad un accertamento che trae spunto dalle risultanze bancarie, il passo è breve. I bassi punteggi Isa si sommano infatti alle informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti finanziari, influenzando così le attività di selezione ed analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. Ciò è espressamente previsto dal comma 14 dell’articolo 9-bis del dl 50/2017 (istitutivo dei nuovi indicatori) e ribadito nelle due circolari estive dell’Agenzia delle entrate dedicate ai nuovi strumenti di compliance (circolare n. 17e del 2 agosto e n. 20 del 9 settembre). Quanto sopra conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, l’estrema pericolosità insita nei bassi giudizi di inaffidabilità fiscale. Sul problema degli Isa segnalati dai dottori commercialisti e sullo sciopero annunciato per il 30 settembre dalla categoria è intervenuta anche la presidente della commissione finanze Carla Ruocco che a ItaliaOggi ha dichiarato: «Con la pdl semplificazione confluita nel decreto crescita all’inizio avevamo inserito la sospensione degli Isa e la commissione si era espressa sull’abolizione, poi abbiamo modificato per le osservazioni del precedente governo. Ora continuiamo a monitorare la questione e la commissione è vicina ai commercialisti. Gli Isa devono essere utilizzati nell’ottica del contrasto all’evasione e non come un ostacolo all’attività dei commercialisti. Ci poniamo con un’interlocuzione con il governo per analizzare i passi da fare anche verso una richiesta di proroga». Non può essere nemmeno un caso il fatto che il legislatore preveda espressamente un connubio fra i responsi degli indicatori di affidabilità fiscale e le informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 7, comma sesto, del dpr 605/1973 (anagrafe tributaria). Gli accertamenti che traggono spunto dalle risultanze della c.d. anagrafe dei conti correnti sembrano essere infatti una delle nuove frontiere che la nostra amministrazione finanziaria intende perseguire. Sono di questi giorni le notizie di nuove campagne di accertamenti basati sul c.d. risparmiometro o bancometro che dir si voglia. Si tratta, in estrema sintesi, di attività di verifica basate su alcuni elementi che si possono trarre dalla lettura e dall’analisi delle risultanze bancarie quali, ad esempio, l’accumulo di risparmio e di disponibilità monetarie, caratterizzate da un’attività di selezione delle posizioni effettuate da software basati su precisi algoritmi e funzioni di calcolo. Tali accertamenti saranno caratterizzati, a differenza del più puntuale ed analitico accertamento basato sulle singole movimentazioni dei conti correnti di cui all’articolo 32 del dpr 600/73, da una sostanziale rapidità di azione e, con tutta probabilità, da una efficace base presuntiva dovuta alla significatività di tali responsi. I risultati conseguiti in termini di affidabilità fiscale andranno dunque ad aggiungersi alle informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari, creando ulteriori segnali di allarme e di rischiosità in chiave antievasione. Questa circostanza non può non essere presa in seria considerazione nel momento in cui il contribuente, verificato il basso punteggio ottenuto con i nuovi indicatori di affidabilità fiscale, venga chiamato a decidere se migliorare o meno tale risultato. Qualora si sia consapevoli che dalle risultanze bancarie possono emergere situazioni poco rassicuranti il contribuente, dovrebbe valutare con estrema attenzione la possibilità di «acquistare» un punteggio di sostanziale affidabilità fiscale. Andrebbe valutata anche la possibilità di ricorrere alle note aggiuntive del modello Isa per evidenziare criticità ed anomalie nei punteggi di affidabilità. Possibilità suggerita dalla stessa Agenzia delle Entrate nei due documenti di prassi amministrativa sugli Isa. Resta però da capire quanto le note aggiuntive potranno davvero fare in concreto a favore del contribuente.

