Parametri, scostamento fatale
di Debora Alberici*
L’accertamento scatta sulla sola base dello scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore. Gli standard sono «presunzioni legali» efficaci anche da sole a fondare l’atto impositivo. Ovviamente il contribuente potrà sempre smentire le Entrate con circostanze particolari della sua attività. La linea dura arriva dalla Cassazione che, con ordinanza 23252 del 18/9/2019, ha respinto il ricorso di un commerciante. Il caso riguarda un grossista di Napoli il cui reddito si era scostato dagli studi di settore. L’amministrazione aveva inoltre notato una gestione antieconomica e invitato il contribuente al contraddittorio. Quindi aveva spiccato l’accertamento prontamente impugnato dal piccolo imprenditore ma senza successo. Inutile anche il ricorso alla Suprema corte con il quale la difesa ha lamentato che gli standard delle Entrate non potessero essere un parametro assoluto. Gli Ermellini hanno affermato un nuovo principio di diritto ignorando la tesi del legale: «il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l’accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa». A questa conclusione i Supremi giudici sono arrivati considerando che «i parametri o studi di settore previsti dall’art. 3, commi da 181 a 187, legge 28/12/1995, n. 549, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del dpr 29/9/973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente».
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