Patent box fai da te da restituire per omissioni o dimenticanze formali
Da chiarire le conseguenze dell’assenza della marca temporale entro Redditi
Va confermata la «penalty protection» sull’integrazione della documentazione
Dopo una breve consultazione pubblica l’agenzia delle Entrate ha definitivamente approvato il provvedimento (protocollo 658445/2019 del 30 luglio 2019) recante le disposizioni attuative delle modifiche alla disciplina patent box introdotte dal decreto Crescita.
Su alcuni punti è però necessario che l’agenzia delle Entrate fornisca ulteriori chiarimenti a cominciare dalle ipotesi di restituzione integrale dell’agevolazione, considerate le formalità richieste dal provvedimento, come pure per l’estensione del regime di «penalty protection» alle modalità di conteggio del nexus ratio.
Le norme
Il decreto Crescita ha disposto rilevanti novità per l’applicazione dell’agevolazione patent box, prevedendo che tutti i contribuenti possano liquidare autonomamente l’agevolazione, anche laddove fosse prevista la procedura di «ruling obbligatorio» con l’agenzia delle Entrate.
Si tratta di una modalità di liquidazione dell’agevolazione alternativa, che si accompagna a nuovi «oneri documentali», che pure assicurano al contribuente la cosiddetta «penalty protection», vale a dire la copertura “sanzionatoria” per dichiarazione infedele in caso di rettifica del reddito “autoliquidato”.
La «stretta» delle Entrate
L’articolo 4.1. del provvedimento dell’agenzia delle Entrate dispone che, a regime, il contribuente deve dare comunicazione del possesso della documentazione patent box nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In caso di assenza della comunicazione viene previsto che il contribuente non potrà avvalersi della «penalty protection». La mancata comunicazione del possesso della documentazione non parrebbe, però, comportare la revoca dell’agevolazione, nel caso in cui il contribuente sia comunque in possesso della stessa.
Va detto che, rispetto all’analogo regime degli “oneri documentali” in materia di transfer pricing, cui sarebbe pure stato ispirato lo stesso decreto Crescita, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate ha adottato una linea particolarmente rigorosa per le formalità da adottare per la documentazione patent box.
Viene, in particolare, previsto che la documentazione sia firmata dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato), mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione. Non è chiara la finalità del limite, tenuto conto del fatto che sarebbe consentito al contribuente un lasso di tempo di 20 giorni per la consegna della documentazione.
È importante osservare come tali formalità producano effetti sulla stessa agevolazione patent box “autoliquidata”.
A norma dell’articolo 6.4 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate è, infatti, previsto il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione delle sanzioni, anche nel caso di assenza della firma elettronica con marca temporale. Non è chiaro se il recupero integrale dell’agevolazione sia consentito nel caso in cui la firma elettronica della documentazione con marca temporale venga comunque apposta, sebbene oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non dovrebbe essere questo il caso; il punto necessita di un chiarimento ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate.
Inoltre, è opportuno che l’agenzia delle Entrate confermi se, come parrebbe logico concludere, la possibile integrazione della documentazione con i criteri di calcolo del «nexus ratio» o la “tracciatura” dei costi di ricerca assicuri la «penalty protection» anche su tali aspetti. Diversamente, la previsione contenuta all’articolo 5.3 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate parrebbe inutiliter data.
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