Dichiarazione senza proroghe

In tutti i casi in cui il contribuente vanti il diritto a un’agevolazione è tenuto a presentare la dichiarazione all’ente impositore. Per la tassa rifiuti non si sono allungati i tempi per denunciare gli immobili occupati. La dichiarazione Tari va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione e non entro il 31 dicembre dell’anno successivo, come per l’Imu e la Tasi. Il differimento del termine previsto dal dl «crescita» per le dichiarazioni ha un ambito di applicazione limitato e non si estende alla Tari. Lo ha chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia, con la risoluzione 2/2019. L’articolo 3-ter, introdotto in sede di conversione in legge (58/2019) del dl «crescita» (34/2019), ha previsto un ampliamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi. Questa norma ha modificato l’articolo 1, comma 684, della legge 147/2013 istitutiva della Iuc. Secondo alcuni il differimento del termine al 31 dicembre per le dichiarazioni si applicherebbe anche alla Tari, considerato che della cosiddetta imposta unica comunale (Iuc) fanno parte i tre tributi. Per il dipartimento delle Finanze, invece, «da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’Imu e la Tasi e non anche la Tari». Pertanto, lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre non può che valere per questi tributi. Per la Tari rimane fermo il 30 giugno. Naturalmente, l’obbligo di presentare la dichiarazione è legato al presupposto per la tassazione dell’immobile occupato.


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