Istruzioni particolari per la permuta

Il credito d’imposta spetta anche in caso di permuta. In tal caso, agli effetti dell’imposta di registro, l’importo del bonus va determinato con criteri particolari, perché gli atti di permuta sono tassati in modo unitario, sulla base del valore del bene che comporta l’applicazione della maggiore imposta, come previsto dall’art. 43, comma 1, del dpr n. 131/86. La circolare n. 19/2001 fornisce i seguenti esempi.


A) Acquisto con permuta dell’immobile alienato


Si ipotizza che un contribuente aveva acquistato un’abitazione permutando un terreno agricolo. Per l’abitazione, di valore di 100 mila euro, è stata calcolata l’imposta di registro (all’epoca) del 4% in quanto «prima casa»; per il terreno, di valore di 50 mila euro, è stata calcolata l’imposta di registro nella misura del 15%.


Risultando maggiore l’imposta relativa al terreno, sulla permuta è stata corrisposta un’imposta di 7.500 euro.


Per determinare l’imposta di registro da imputare all’abitazione, occorre procedere così:


– imposta riferita all’abitazione: 100.000 x 4% = 4.000


– imposta riferita al terreno: 50.000 x 15% = 7.500


– totale dei tributi: 11.500


L’imposta da imputare all’abitazione, determinata in modo proporzionale (7.500:11.500 = X:4.000), ammonta quindi a 2.609, importo che costituisce il credito d’imposta e rappresenta il limite del bonus qualora l’imposta corrisposta sul nuovo acquisto risulti superiore.


B) Acquisto con permuta del nuovo immobile


Tizio e Caio permutano due immobili a uso abitativo acquistati precedentemente usufruendo dell’agevolazione «prima casa» e corrispondono, su tale atto, l’imposta di registro di 9 mila euro.


– Imposta riferita all’immobile che acquista Tizio: 9.000


– Imposta riferita all’immobile che acquista Caio: 6.000


– Totale dei due tributi: 15.000


– L’imposta di registro da imputare a Tizio, determinata in modo proporzionale (9.000:15.000 = X: 9.000), è di 5.400.


– L’imposta di registro da imputare a Caio, determinata con lo stesso criterio (9.000:15.000 = X:6.000), è di 3.600.


Gli importi di 5.400 e 3.600 euro, quindi, costituiscono rispettivamente il credito d’imposta di Tizio e di Caio e rappresentano il limite per ciascuno di essi nell’ipotesi in cui le imposte corrisposte sui precedenti acquisti risultino superiori.


Se una delle due cessioni che danno luogo alla permuta è soggetta a Iva, essendo le due operazioni tassate autonomamente in base agli articoli 11 e 13 del dpr n. 633/72, non sarà necessario alcun calcolo proporzionale in quanto il credito è costituito dal tributo corrisposto da ciascun soggetto relativamente al singolo acquisto.


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