Quattro le opzioni, esclusi i rimborsi
Il credito d’imposta sul riacquisto della «prima casa» può essere speso in diversi modi, ma non può mai dare luogo a un rimborso da parte del fisco. Secondo le disposizioni del comma 2 dell’art. 7 della legge n. 488/99, il bonus può essere:
– portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
– portato in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
– utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
– utilizzato in compensazione ai sensi del dlgs n. 241/1997 (versamento di somme con delega unificata mod. F24).
Vediamo più in dettaglio queste possibilità, alla luce dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria.
1. Scomputo immediato. In primo luogo, il bonus può essere fatto valere immediatamente a scomputo dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del nuovo alloggio, facendone richiesta nell’atto di acquisto. Per motivi legati alla tecnica dell’Iva, non è invece possibile, se si compra da imprese, dedurre il bonus dall’imposta addebitata in fattura dal venditore.
Con la circolare n. 17/2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora il credito sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, oppure in compensazione. Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la legge prevede che, in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
Invero, l’eventualità di un’eccedenza del credito dopo lo scomputo nell’atto di riacquisto, considerato che l’importo del bonus non può superare l’imposta di registro dovuta in tale sede, è piuttosto rara; si può verificare, per esempio, nel caso in cui l’atto di vendita sia stato preceduto da un contratto preliminare che, prevedendo il pagamento di acconti, sia stato tassato con l’imposta di registro del 3%, dovendo tale imposizione poi rimodularsi in relazione all’atto definitivo.
2. Scomputo nella dichiarazione dei redditi. In secondo luogo, è possibile utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto (o, in caso di costruzione, alla data di consegna dell’alloggio). Al riguardo, con circolare n. 15 del 20 aprile 2005 l’Agenzia ha precisato che il contribuente che decide di utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi, può indicarlo già nella prima dichiarazione presentata dopo l’atto di riacquisto, oppure in quella relativa al periodo d’imposta in cui l’atto è stato stipulato. Per esempio, se l’atto è stato stipulato fra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione 2019 per il 2018, il bonus può essere indicato indifferentemente sia in tale dichiarazione sia in quella relativa al 2019, che sarà presentata nel 2020. La precisazione era necessaria in considerazione del diverso tenore delle indicazioni contenute nella circolare n. 19/2001.
Il credito indicato nella dichiarazione (rigo CR7 del modello Redditi 2019) e non utilizzato in tale occasione non si perde, ma può essere computato in diminuzione delle imposte dovute all’atto della dichiarazione successiva.
3. Scomputo negli atti successivi. Una terza possibilità è lo scomputo del bonus, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute per atti, denunce e dichiarazioni presentate dopo la data di acquisizione del credito, ma entro il termine di prescrizione di dieci anni; come ricordato dalla circolare n. 17/2015, in tal caso non è possibile utilizzare il bonus in maniera frazionata.
4. Compensazione di tributi. Infine, il bonus può essere utilizzato in compensazione dei versamenti delle imposte e dei contributi, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 241/97, al di fuori del limite anno di 700 mila euro previsto per la compensazione dei crediti risultati dalle dichiarazioni e delle disposizioni che regolano la compensazione di tali crediti. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è 6602.
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