Sconti fiscali sull’edilizia libera 

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di Pasquale Pirone


Sono ammessi in detrazione anche gli interventi di manutenzione in edilizia libera. Infatti, ai fini della detrazione fiscale prevista dall’art. 16-bis del Tuir per le opere di recupero del patrimonio edilizio di natura «straordinaria», nessun effetto ha avuto il loro declassamento a «ordinarie» da parte del dlgs n. 222/2016, emanato in tema di edilizia libera. Conseguenza di ciò è che il contribuente potrà tranquillamente godere del beneficio fiscale a fronte della spesa sostenuta. È il principio affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 383, dello scorso 16 settembre. Il caso riguardava un contribuente che aveva sostenuto sulla sua singola unità abitativa interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia nonché il rifacimento, la riparazione e la tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura). L’istante aveva fatto presente che gli interventi di sostituzione dei serramenti (opere di manutenzione straordinaria ai fini della detrazione Irpef) sono stati declassati dal dlgs n. 222/2016 a lavori di manutenzione ordinaria, e quindi chiedeva all’Amministrazione finanziaria se comunque potesse godere della detrazione fiscale. 


In primis l’Agenzia delle entrate ricorda che, ai fini della detrazione, il beneficio spetta solo per gli interventi di natura straordinaria di cui alla lett. b) art. 3 del Testo unico dell’edilizia (dpr n. 380 del 2001) laddove le opere riguardano singole unità abitative. Nel caso di interventi effettuati, invece, sulle parti comuni degli edifici residenziali la detrazione spetta anche per gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lett. a) del citato art. 3.


In merito alle definizioni, ossia a ciò che debba intendersi per opere di natura straordinaria e ordinaria, è fatto espresso rinvio alla circolare n. 57/E del 1998 in cui si riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento con una elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili. Nel dettaglio, sono considerati interventi «straordinari» quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. La menzionata circolare elenca tra gli interventi ricompresi nella manutenzione straordinaria anche quelli di sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso, e quindi anche quelli oggetto dell’istanza di interpello in commento. Sono considerati, invece, interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande è considerata opera di manutenzione ordinaria laddove non ci sia anche la modifica della tipologia di infisso.


L’Agenzia delle entrate, dunque, conferma i menzionati chiarimenti anche alla luce delle modifiche normative introdotte con il dlgs n. 222/2016, recante un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi e nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera (senza cioè alcun titolo abilitativo) come da glossario al decreto medesimo. In particolare, quest’ultimo classifica come opere di natura «ordinaria» realizzabili in edilizia libera anche la sostituzione di serramenti e infissi esterni, ma nonostante ciò l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che tali disposizioni non riguardano le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del dpr n. 380/2001, cui fa rinvio l’articolo 16-bis del Tuir ai fini della detrazione Irpef, confermando, invece, in tal senso le definizioni contenute nella circolare del 1998. Ecco perché, nel caso oggetto dell’interpello, ammette l’istante alla detrazione. È ribadito inoltre quanto già detto nella circolare 13/E del 2019, vale a dire che gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono «assorbiti» nella categoria superiore (quindi, straordinaria) se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.


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