Unico, compilazione quadro RX4 equivale a istanza di rimborso
Non è necessario presentare insieme il modello VR
In tema di rimborsi Iva, la compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è da considerarsi quale manifestazione di volontà legittima al fine di ottenere il rimborso ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR, sottraendo la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito , in via residuale, dal codice tributario. In tale ipotesi, qualora l’amministrazione non procede alla rettifica della dichiarazione, il credito del contribuente si cristallizza e il suo diritto può essere esercitato nell’ordinario termine prescrizionale (decennale); all’uopo eventuali solleciti di pagamento inviati al Fisco costituiscono atti idonei ad interrompere il decorso di tale termine. Questo uno dei principi che emergono dalla sentenza della Ctp Milano 3794/2019 .
La questione controversa giunta all’attenzione dei giudici concerneva l’impugnazione da parte di un contribuente di un diniego di rimborso del credito Iva esposto in dichiarazione; la particolarità della fattispecie consisteva nel fatto che , secondo l’Ufficio, il ricorso era da considerarsi inammissibile poiché l’atto impugnato non rientrava nel novero degli atti impugnabili, non trattandosi di un vero e proprio diniego di rimborso quanto piuttosto di «una comunicazione di inammissibilità meramente ricognitiva delle determinazioni esposte con il precedente provvedimento di diniego espresso al rimborso» che non era stato impugnato dal contribuente, così determinandosi la cristallizzazione della pretesa erariale.
L’Amministrazione precisava che il diniego a suo tempo notificato era fondato sulla mancata compilazione della parte del quadro relativa alla richiesta di rimborso e ciò in linea con la giurisprudenza della suprema Corte che ritiene legittimo il rigetto dell’ istanza di rimborso laddove il predetto quadro non sia stato compilato; in ogni caso, secondo le Entrate, era da considerarsi spirato il termine prescrizionale tra la data di presentazione della dichiarazione e quella relativa all’istanza di rimborso. La Ctp decide di accogliere le doglianze del contribuente. In diritto i giudici provinciali ritengono di aderire a certa giurisprudenza di legittimità ( Cassazione 1456/2016) la quale ha affermato che «in tema di rimborsi dell’iva, la compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica…..la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal Dlgs 546/92, articolo 21». Il Collegio osserva come l’Ufficio non avesse proceduto a rettificare la dichiarazione in cui era esposto il credito così determinandosi la cristallizzazione dello stesso. Tale diritto era esercitabile nei limiti dell’ordinario termine di prescrizione che non risultava spirato, come invece sostenuto dall’Ufficio, in quanto erano nelle more intervenuti atti idonei a interromperne il decorso.
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