A ogni fattura la sua copia

di Debora Alberici*


Il rinvenimento di una fattura presso il cliente non contabilizzata inchioda il contribuente per il reato di distruzione e occultamento delle scritture. Ma non solo: l’illecito si consuma al di là del superamento della soglia di punibilità. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 39322 del 25 settembre 2019, ha respinto il ricorso di un imprenditore. 


Alle obiezioni con le quali la difesa dell’uomo ha tentato di far annullare la condanna a nove mesi di reclusione, gli Ermellini hanno risposto innanzitutto che la norma di cui all’art. 10 del dlgs 74 del 2000 non prevede soglie di punibilità, atteso che il legislatore ha individuato il bene giuridico tutelato nell’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. La norma penale incriminatrice sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture ed i documenti obbligatori, in tal modo anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all’evasione di imposta. 


Inoltre, si legge nel successivo passaggio chiave della sentenza, quanto al mancato rintraccio delle fatture nella disponibilità del ricorrente, la stessa Corte territoriale aveva dato atto che esse erano state rinvenute presso le ditte che avevano avuto i contatti con l’imprenditore e che di ciò avevano riferito sia i testi che il verbale di accertamento, mentre l’imputato non le aveva disconosciute.


Ebbene, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento. 


Infatti la conservazione delle fatture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, dpr n. 633 del 1972, e 22. È altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato alla parte. Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l’ha emessa. 


Ne consegue che non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento.


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