Fattura differita, data in chiaro
Pagina a cura
di Franco Ricca
Dall’Agenzia delle entrate arrivano ancora precisazioni sulla data della fattura differita e sulla distinzione tra questa e la fattura immediata. Nella recente risposta ad interpello n. 389, l’agenzia, convalidando quanto osservato su ItaliaOggi, conferma la correttezza della fatturazione differita con data fine mese, indipendentemente dai giorni di effettuazione delle operazioni. E puntualizza che la fattura emessa prima dell’obbligo si qualifica «immediata».
Il quadro normativo e i chiarimenti risolutivi. L’articolo 21, comma 4, del dpr n. 633/72, come modificato dal dl n. 119/2018 con effetto dal 1° luglio scorso, stabilisce che la fattura va emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata secondo le regole dell’articolo 6 dello stesso decreto.
Il medesimo comma 4, alle lettere a), b), c) e d), prevede inoltre termini speciali con riguardo alle specifiche situazioni di seguito descritte.
a) Per le cessioni di beni la cui spedizione o consegna risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare le parti dell’operazione, avente le caratteristiche di cui al dpr n. 472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione (fattura differita)
b) In presenza di determinati presupposti, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Questa particolare disposizione, che allunga il termine di emissione della fattura oltre quello stabilito per la fattura differita di cui alla lett. a), si applica soltanto alle cessioni «effettuate a terzi per il tramite del proprio cedente»: è l’ipotesi di triangolazione che si realizza quando il soggetto A acquista i beni dal soggetto B per rivenderli al soggetto C, dando incarico al fornitore B di effettuare la consegna direttamente al proprio cessionario C. La fattura super-differita deve essere registrata entro quindici giorni dall’emissione e con riferimento al mese di emissione; di conseguenza, diversamente dalla fattura differita di cui alla lettera a), essa implica il differimento del periodo di contabilizzazione dell’imposta al mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
c) Per le prestazioni di servizi c.d. «generiche», cioè quelle sottoposte alla regola generale di territorialità dell’art. 7-ter, dpr 633/72, rese a soggetti passivi stabiliti in un altro paese Ue, la fattura (senza addebito dell’Iva) va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
d) Analogamente, il soggetto passivo nazionale che effettua oppure riceve prestazioni generiche di cui alla lettera c) da soggetti passivi extracomunitari, deve emettere la fattura (nel caso di servizi resi) ovvero l’autofattura (servizi ricevuti) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In base al comma 2 dello stesso articolo 21, la fattura deve contenere, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
– data di emissione;
– data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
A quest’ultimo proposito, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21 chiarisce che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Per quanto riguarda la fattura elettronica, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 stabilisce che la data di emissione è quella riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file; questa data, tuttavia, potrebbe non corrispondere alla data di «emissione», considerato che la fattura elettronica si ha per emessa solo all’atto della trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi), ossia in un momento posteriore alla compilazione (e datazione) del documento. Infatti, ad esempio, se la fattura compilata e datata 28 settembre viene trasmessa al Sdi, per qualche ragione (inclusi i possibili impedimenti tecnici), il giorno successivo, è evidente che la data di emissione sarà 29 settembre, sicché la data riportata nella fattura non corrisponderà a quella di emissione. Questa incongruenza, causata dalla poco felice formulazione letterale delle norme, è stata superata dall’agenzia delle entrate attraverso le pragmatiche indicazioni fornite nella circolare n. 14/2019, secondo cui si deve assumere che la data riportata nel campo del file fattura «sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione», indipendentemente dalla successiva «emissione» (trasmissione al Sdi) della fattura, che dovrà avvenire nel termine di legge del dodicesimo giorno successivo a detta data. Pertanto, in relazione all’operazione effettuata il 28 settembre sarà possibile:
– generare e inviare al Sdi la fattura immediata il 28 settembre;
– generare la fattura il 28 settembre e trasmetterla al Sdi nei successivi dodici giorni;
– generare e inviare la fattura in uno qualsiasi dei giorni compresi tra il 28 settembre e il dodicesimo giorno successivo.
In tutte e tre le ipotesi, comunque, occorre indicare quale data fattura il 28 settembre. È pertanto possibile retrodatare la data di generazione della fattura per farla coincidere con quella di effettuazione dell’operazione, in modo da evitare di indicare nel documento due date: quella di compilazione e quella, rilevante per l’imputazione a periodo del debito d’imposta, del giorno di effettuazione dell’operazione.
La stessa soluzione vale per le fatture differite nelle ipotesi del comma 4 dell’articolo 21. Anche in tali ipotesi, infatti, la «data fattura» da indicare nel file della fattura elettronica è quella del giorno di effettuazione dell’operazione, a prescindere dall’emissione (trasmissione) al Sdi che dovrà effettuarsi, in linea generale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (eccetto che per le super-differite, che godono di un termine più ampio).
Qualora la fattura differita comprenda operazioni effettuate in giorni diversi (che devono però necessariamente ricadere nello stesso mese solare), in base alla circolare 14 e alle precisazioni successive dell’agenzia, occorre indicare quale data fattura quella corrispondente al giorno di una delle operazioni, preferibilmente (ma non obbligatoriamente) l’ultima in ordine di tempo. Per esempio, se sono state effettuate quattro cessioni di beni con documenti di consegna del 2, 10, 16 e 28 settembre, la fattura differita, da trasmettere al Sdi entro il 15 ottobre, dovrà riportare quale data uno dei giorni di consegna.
Al riguardo, su ItaliaOggi del 25 giugno 2019 è stato osservato che non è di alcun pregiudizio per gli interessi erariali riportare nella fattura differita una data convenzionale non corrispondente ad alcuno dei giorni di effettuazione delle operazioni, ovviamente purché dello stesso mese solare, per esempio l’ultimo giorno del mese, in modo da agevolare la gestione automatizzata dell’adempimento da parte delle imprese.
La correttezza di questa soluzione, già confermata dall’Agenzia in una risposta ad Assosoftware diffusa dall’associazione il 28 giugno 2019, è stata ufficializzata nella recente risposta ad interpello n. 389/2019, sicché anche gli operatori più prudenti possono oramai (continuare ad) adottare in tranquillità il sistema della datazione della fatturazione differita a fine mese.
Nella stessa risposta si può cogliere un’altra puntualizzazione rispetto alla circolare n. 14/2019, nella quale si chiariva che a fronte di più cessioni effettuate nello stesso mese, ad esempio il 10, 20 e 28 settembre, si potrà generare ed inviare la fattura allo Sdi «in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° e il 15 ottobre».
Questa esemplificazione aveva indotto taluni a ritenere che la fattura differita dovesse necessariamente emettersi nei primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, e che non potesse invece emettersi precedentemente (nell’esempio, nello stesso mese di settembre); si concludeva quindi che in caso di emissione nello stesso mese, la fattura non potesse considerarsi «differita», bensì «immediata». L’erroneità di questa conclusione, segnalata nell’edizione di ItaliaOggi sopra citata, è confermata ora dall’agenzia, che nella recente risposta osserva che la fattura differita emessa a fronte di cessioni effettuate il 10, 20 e 28 settembre potrà recare quale data un qualsiasi giorno compreso tra il 28 settembre e il 15 ottobre (e non necessariamente uno dei primi quindici giorni di ottobre). Peraltro nulla vieta di emettere la fattura differita, anziché con frequenza mensile, con cadenze più brevi (es. settimanale, decadale).
La fattura anticipata non è «differita». La puntualizzazione più significativa contenuta nella recente risposta dell’agenzia attiene al corretto inquadramento dell’ipotesi della fattura «differita», che si verifica quando il documento viene emesso, ovviamente in presenza dei presupposti richiesti dal comma 4 dell’articolo 21, in un giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione; è invece del tutto estraneo all’ipotesi il caso in cui la fattura è emessa prima che si sia realizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Il caso rappresentato nell’istanza di interpello era quello di un’impresa di lavorazioni conto terzi che, all’atto della riconsegna dei beni al committente, emette il documento di trasporto con causale «reso lavorato», e successivamente emette fattura mensile pagabile a trenta giorni. Tale fattura, emessa prima del pagamento del corrispettivo, ossia anteriormente a quello che rappresenta, in generale, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi tra soggetti nazionali, non può qualificarsi «differita», contrariamente a quanto prospettato l’interpellante, ma è invece una fattura «immediata»: nell’ipotesi, infatti, l’operazione si considera effettuata, per effetto delle disposizioni del quarto comma dell’art. 6 del dpr n. 633/72, soltanto al momento (e per effetto) dell’emissione della fattura. Di conseguenza, tale fattura deve essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data indicata nel campo «data fattura», e non entro il giorno 15 del mese successivo.

