Imposte, soggetti Isa alla cassa

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di Pasquale Pirone


Èoggi, lunedì 30 settembre, il termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo imposte 2018 e dell’eventuale I acconto 2019, di cui beneficiano i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa (ossia i beneficiari della proroga di cui ai comma 3 e 4 articolo 12- quinquies del dl n. 34/2019, il cosiddetto «decreto crescita»). È possibile, tuttavia, differire il pagamento di ulteriori 30 giorni (finendo, quindi, al 30 ottobre), ma in tal caso troverà applicazione una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (art. 17, comma 2, del dpr n. 435 del 2001). Solo saltando anche quest’ultima scadenza si configurerà omesso o carente versamento e scatterà, quindi, la necessità di ravvedersi. Resta fermo, invece, al 30 novembre (che slitta al 2 dicembre, essendo il 30/11 sabato) il termine per il versamento del II o unico acconto.


È stato il decreto crescita a stabilire che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019 (comma 3 art. 12-quinquies) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Mef. Il successivo comma 4 ha, inoltre, previsto che le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche a coloro che (pur non titolari di partita Iva) partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del Tuir in materia di redditi prodotti in forma associata (articolo 5 Tuir), nonché di quelle che consentono di optare per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 Tuir) e ciò a condizione che per l’attività economica della società sia stato approvato il relativo Isa e che contestualmente la stessa società dichiari ricavi non superiori al limite previsto per l’Isa stesso.


Chiarimenti in merito all’ambito soggettivo sono stati diffusi con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, in cui l’amministrazione finanziaria ha precisato che la suddetta proroga si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:


• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; 


• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale. 


Conseguenza di ciò è che, lo slittamento a oggi (o al 30 ottobre con maggiorazione) si applica anche ai contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta 2018 applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 oppure il regime fiscale di vantaggio; determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari oppure ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.


Ricordando che il saldo e il I acconto sono rateizzabili al massimo fino a novembre, con la successiva risoluzione n. 71/E/2019 la stessa amministrazione finanziaria ha esposto i nuovi criteri di rateizzazione per i soggetti in commento (si veda la tabella). Rimasti fermi, invece, al 30 giugno (slittati al 1° luglio) i termini di versamento per i contribuenti non interessati dalla proroga (si tratta, per esempio, di soggetti privati non titolari di partita Iva e non rientranti tra quelli di cui al comma 4 art. 12-quinquies del decreto crescita). Anche per questi c’era possibilità di versamento entro i 30 giorni successivi (quindi, 31 luglio) applicando la maggiorazione dello 0,40%.


Ci sono poi da considerare le regole per gli eredi. Per chi è deceduto, infatti, come gli obblighi dichiarativi anche quelli di versamento delle imposte che ne scaturiscono ricadono sugli eredi. 


Due, in questi casi sono le disposizioni normative da ricordare. La prima è quella di cui all’art. 65, dpr n. 600/1973 ai sensi del quale tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. 


La seconda e importante disposizione da non dimenticare è poi quella di cui al comma 5, art. 1, legge n. 97 del 1997 dove si stabilisce che nel caso di successione apertasi durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il pagamento dell’acconto gli eredi non sono tenuti al versamento. Pertanto, per esempio, per un contribuente beneficiario della proroga al 30 settembre e deceduto nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2019, gli eredi eseguiranno (basta che vi provveda uno solo di essi) il versamento delle imposte in nome e per conto del de cuius entro oggi (oppure entro il 30 del prossimo mese con maggiorazione dello 0,40%) mentre laddove il decesso sia avvenuto dopo il 31 maggio 2019, scatterà l’allungamento di sei mesi di cui al menzionato art. 65.


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