l’autorizzazione
Può pagare un singolo

L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni (ampliamento della scala padronale) non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio.

L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della costruzione purché siano rispettati i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile.

Cassazione, ordinanza 31462 del 5 dicembre 2018
le spese
Si segue la proprietà

L’ascensore installato dopo la costruzione dell’edificio a spese solo di alcuni condomini non rientra nella proprietà comune di tutti ma appartiene a quelli che l’hanno impiantato a loro spese. Costituisce innovazione che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 del Codice civile. Le spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, vanno ripartite non in base all’articolo 1124 del Codice civile, ma secondo l’articolo 1123, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.

Cassazione, ordinanza 20713 del 4 settembre 2017
Condomino disabile
Meno vincoli sulle distanze

L’ascensore al servizio della persona diversamente abile può sorgere fino a tre metri dal confine con la proprietà del vicino al di là di quanto prescrivono i regolamenti edilizi locali. E ciò perché la legge 13/89 considera imprescindibili solo le distanze fra edifici previste dall’articolo 873 del Codice civile, evitando il più possibile disparità di trattamento con gli impianti realizzati all’interno degli edifici condominiali, per i quali la realizzazione risulta in modo esplicito prevista «in deroga» alle norme sulle distanze previste dalle norme dei Comuni.

Cassazione, ordinanza 25835 del 16 ottobre 2018
contro le «barriere»
Aiuto agli anziani

Le barriere architettoniche devono essere eliminate indipendentemente dall’effettivo utilizzo degli edifici da parte di persone disabili. Il concetto di disabilità va inoltre interpretato in senso ampio, anche alla luce della nuova dimensione che ha assunto il diritto alla salute: che non va intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico. Le norme sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche si applica anche alle persone anziane che, pur non essendo disabili, hanno comunque disagi fisici e difficoltà motorie.

Cassazione, sentenza 7938 del 28 marzo 2017
nelle scale
L’uso del pianerottolo

L’installazione di un ascensore costituisce un’innovazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche disciplinato dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 13/80. Tuttavia, secondo quanto prescritto dallo stesso articolo 2, comma 3, della legge 13/80, devono sempre essere osservati i limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 del Codice civile. L’installazione dell’ascensore è dunque vietata se comporta per il condominio un rilevante pregiudizio dell’originaria possibilità di utilizzazione del pianerottolo.

Cassazione, ordinanza 21339 del 14 settembre 2017
in cortile
Uso dell’area comune

L’installazione di un ascensore su una parte del cortile condominiale, quale bene comune, configura un uso più intenso del bene condominiale, disciplinato dagli articoli 1102 e 1120 del Codice civile. Il condomino che voglia contestare l’opera non solo deve allegare e dimostrare l’assenza di autorizzazione da parte dei condomini a occupare una zona del cortile comune, ma anche il pregiudizio che da tale uso più intenso del bene comune gli sia derivato in termini di compromissione del suo pari uso dell’area comune.

Corte d’appello di Napoli, pronuncia 1700 del

26 marzo 2019
il divieto
Lesione dei diritti

L’installazione di un ascensore che comporta il sacrificio dei diritti individuali anche di un solo condomino costituisce un’innovazione vietata. La delibera assembleare con cui è stata approvata l’installazione è affetta da nullità. Pertanto, l’impugnazione della delibera stessa non è soggetta al termine di decadenza e non ha rilievo che lo stesso condomino interessato abbia espresso voto favorevole. Nel caso esaminato, è stato ritenuto lesivo dei diritti di un condomino l’ascensore installato a poca distanza dalle finestre del suo appartamento.

Tribunale di Milano, sentenza 6073 del 21 giugno 2019
il decoro
Immobile deprezzato

Per verificare, in base all’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile, se l’installazione di un ascensore rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico dell’edificio o all’uso delle parti comuni da parte dei condomini, occorre valutare se si verifica un deprezzamento dell’immobile. È infatti lecito il mutamento estetico che non causi un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagna a un’utilità che compensa l’alterazione architettonica non grave né appariscente entità.

Tribunale di Belluno, sentenza 28 del 10 gennaio 2019

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