Contultazione
e-fatture
per il 31/10
di Fabrizio G. Poggiani
Entro la fine del prossimo mese di ottobre è possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei relativi duplicati. Dopo tale data, in caso di mancata sottoscrizione del servizio, non sarà più possibile consultare i file poiché cancellati. L’Agenzia delle entrate ha informato, in questi giorni e sul proprio sito, i contribuenti, che il prossimo 31 ottobre scade il termine per aderire al servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle e-fatture e delle relative copie. I soggetti passivi possono effettuare la sottoscrizione al servizio attraverso il portale «Fatture e corrispettivi», accedendo dalla sezione di consultazione, mentre gli altri utenti (consumatori finali) potranno accedere alla propria sezione riservata «Fisconline» o l’applicazione «Dichiarazione precompilata». L’AdE, con la nota dello scorso 1° luglio, aveva precisato che, se la sottoscrizione del servizio avviene entro il termine del 31 ottobre prossimo, il contribuente potrà consultare tutte le e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio scorso. Dal 31/10, invece, i contribuenti potranno procedere con la sottoscrizione o potranno rimanere inerti. Nel primo caso, il contribuente potrà consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo a quello di adesione, nel secondo caso, ovvero in caso di assoluta mancata sottoscrizione del servizio, il contribuente non potrà più consultare i file delle fatture, che saranno cancellati dall’agenzia. Infatti, l’AdE conserverà, a partire dal prossimo 1° novembre, esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del dpr 633/1972, ad eccezione di quelli indicati nella lettera g), comma 2 dell’art. 21, fino al 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui gli stessi si riferiscono. Infine, in caso di adesione, l’AdE memorizzerà i file delle e-fatture rendendoli disponibili al soggetto aderente e conservandoli interamente sino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio.
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