Ritenute, responsabilità ampia
di Andrea Mascolini
Responsabilità in solido dei committenti imprenditori con l’appaltatore e il subappaltatore per le ritenute effettuate ai dipendenti. È questa una delle novità previste nella bozza di decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020, approvato salvo intese dal consiglio dei ministri, che riproduce la responsabilità del committente in ordine al corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
È l’articolo 4 del decreto legge che prevede (con un nuovo comma 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997) che in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali venga effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi.
L’obbligo attiene le sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, evitando conseguentemente che il committente possa essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera commissionata.
La responsabilità solidale del committente per le ritenute versate dalle imprese ai lavoratori (introdotta nel 2006) era stata abrogata nel 2014 viene reintrodotta per «tutelare l’erario».
Si introduce così un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro.
La norma prevede che la provvista necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali venga tempestivamente (nei 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento) messa a disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici e che il committente esegua il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione.
Si stabilisce inoltre un esplicito obbligo di trasmissione dei dati necessari al committente per il riscontro degli importi trattenuti e la congruità del versamento dovuto.
L’impresa affidataria nei confronti della quale siano già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente, potrà richiedere allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi su questi corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista.
Va notato che la responsabilità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è limitata alla corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte, laddove abbiano operato secondo quanto previsto dalla disposizione, lasciando invariata la responsabilità (amministrativa e penale) delle stesse per il versamento, senza che vi sia la possibilità di compensazione, ove non abbiano effettuato il versamento al committente – elemento aggiunto nell’ultima versione del testo -, ovvero non abbiano richiesto a quest’ultimo di eseguire il versamento rivalendosi sui crediti commerciali già maturati.
Previsto anche l’obbligo per i committenti di sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l’effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni, così come l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.
Per rafforzare «l’impianto antifrode», si stabilisce all’interno della bozza di provvedimento che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, non possano avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati – per tutta la durata del contratto – in relazione ai dipendenti o ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
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