Ultima chance per i rottamati

di Giuliano Mandolesi


Ancora una chance per i rottamati che non sono riusciti a versare il 31 luglio la prima rata della terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.


Con l’articolo 36 del decreto fiscale (ancora in fase di definizione) viene infatti riaperto il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione ter fissando e prorogando di fatto la scadenza al prossimo 30 novembre 2019.


La norma, così come indicato nella relazione illustrativa al decreto fiscale, avrebbe come finalità quella di evitare disparità tra rottamati ter con domanda presentata entro il 30 aprile scorso, che erano appunto chiamati al versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio scorso e i rottamati ter post riapertura dei termini che invece potevano presentare le istanze di adesione entro il 31 luglio e pagare entro il 30 novembre.


Ovviamente però la disposizione avrà anche effetti positivi sulle entrate erariali e la finalità sarò dunque duplice sia di equità sociale sia di cassa con maggiori entrate (seppur esigue) per le casse dell’erario e non solo.


Secondo quanto indicato nella relazione tecnica al decreto fiscale infatti il differimento del termine di pagamento, originariamente fissato al 31 luglio 2019, non avrà effetti negativi sul gettito visto che la nuova scadenza è fissata entro il 30 novembre dello stesso anno 2019 ed anzi, si stima addirittura un incremento delle entrate quantificato in circa 46 milioni di euro nel 2019 (di cui 23 all’erario), 52 milioni nel 2020 (26 all’erario) e 51 nel 2021 (di cui 21 all’erario).


Il differimento dei termini di versamento non interesserà solamente coloro che hanno aderito dalla rottamazione ter ma anche i ripescati della rottamazione bis.


Grazie al comma 21 dell’articolo 3 del dl 119/2018 (lo scorso decreto fiscale) infatti ai rottamati bis che avevano provveduto all’integrale pagamento, entro il termine al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (commi che disciplinano le modalità di pagamento a rate della c.d. rottamazione bis) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 è stato concesso in maniera del tutto automatica, senza dunque dover presentare alcuna istanza al riscossore, il differimento del versamento delle restanti somme in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (e sulle quali sarebbero stati dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo). 


Dunque anche i ripescati della seconda edizione della definizione delle cartelle che hanno usufruito del differimento del piano di rateizzazione comunicato tramite la «lettera 23» dell’Agenzia delle entrate riscossione avranno, per evitare disparità di trattamento, la prima rata differita e chi ha «bucato» il versamento di luglio potrà dunque rientrare in bonis.


Prima e seconda rata scadranno contemporaneamente. La riapertura dei termini con differimento temporale della prima o unica rata al 30 novembre prossimo benché costituisca una seconda occasione per coloro che, per dimenticanze o carenza di liquidità, non avevano potuto provvedere al pagamento entro il 31 luglio e senza proroga avrebbero perduto i benefici del condono, dall’altro però comporterà un aggravio da punto di vista finanziario per chi aveva richiesto il pagamento con piano rateizzato poiché la prima e la seconda rata scadranno contemporaneamente il proprio il 30 novembre prossimo e per far fronte alla doppia rata serviranno comunque le disponibilità liquide non essendo possibile effettuare compensazioni se non con crediti p.a.


Il dl crescita aveva già riaperto i termini della rottamazione. La rottamazione-ter introdotta con lo scorso decreto fiscale aveva già «subito» una riapertura dei termini lo scorso aprile grazie al c.d. decreto crescita.


Con l’articolo 16-bis comma 1 del decreto legge 34 del 30/4/2019 convertito nella legge 58 del 28 giugno 2019 infatti era prevista una nuova fase della definizione agevolata (la rottamazione) e del saldo e stralcio presentando «nuove istanze» entro appunto il 31 luglio unicamente riservata ai debiti che non erano stati inseriti nelle dichiarazioni di adesione presentate 30 aprile 2019.


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