Apra il conto da noi»: attenti, non c’è vincolo
Il tasso è irrisorio, le spese sono quasi azzerate, l’offerta vastissima. Per chi si appresta a rottamare il vecchio mutuo a favore di un altro più appetibile o ad accenderne uno nuovo le condizioni non potrebbero essere più favorevoli. E così si prende appuntamento con il funzionario addetto ai prestiti, si va in banca, si compila una scheda per una simulazione e si esulta nel vedersi confermare una rata ridotta all’osso che i più accorti avranno già calcolato online sui vari motori di ricerca. Ma quando ci si avvia a firmare le pratiche ecco che arriva la sorpresa. «Ovviamente – dicono allo sportello – dovrà aprire un conto da noi per il transito dell’addebito». Nulla di strano, forse. Procedure di prammatica, probabilmente. In qualche caso anche convenienti, se in quell’istituto ci sono offerte in corso per esempio con gettoni di ingresso. Ma è quell’«ovviamente» che fa acqua.

Perché le norme dicono esattamente il contrario. Il decreto salva Italia (Dl 201/2011) che ha recepito il Codice del consumo parla chiaro. In particolare, all’articolo 36-bis si dispone che «è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario». Il che implica che in caso di rifiuto, il cittadino possa rivolgersi al giudice o all’Arbitro bancario finanziario. Stessa cosa nel caso in cui il finanziamento sia stato respinto senza adeguata motivazione.

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