penale
La posizione del Fisco
La clausola penale volontaria sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Ove, poi, a seguito dell’inadempimento, la somma pattuita a titolo di penale vanga corrisposta, su di essa è dovuta l’imposta di registro del 3%, al netto dell’imposta di 200 euro già versata (risoluzione 91/E
del 2004)
Il contenzioso
In concreto può porsi il problema di capire se una certa clausola costituisce una “vera” e “autonoma” penale da tassare separatamente rispetto al contratto
garanzie di terzi
Il Testo unico del registro
Il contratto di locazione può contenere garanzie prestate da terzi o da parti del contratto. In tal caso, l’imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,5% sulle garanzie prestate da terzi (articolo 6 Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/86), mentre se la garanzia è prestata dalle parti non è dovuta alcuna imposta
Il modello RLI
La modulistica per la registrazione del contratto distingue specificamente
tra garanzie prestate da terzi
o dalle stesse parti contrattuali
risolutiva espressa
Il Testo unico del registro
La clausola risolutiva espressa non sconta alcuna imposta di registro “autonoma”, in quanto viene tassata solo la disposizione che dà luogo al prelievo più oneroso (si paga cioè il 2% sul contratto)
L’ipotesi di risoluzione
Solo la risoluzione sconta l’imposta nella misura fissa di 200 euro, così come sull’eventuale somma corrisposta è dovuta l’imposta di registro nella misura
dello 0,5% o del 3%
ove il pagamento sia differito nel tempo (articoli 6 e 9 Tariffa, Parte I, allegata
deposito cauzionale
La posizione del Fisco
Il deposito cauzionale non è soggetto all’imposta di registro con aliquota dello 0,5%, se la garanzia è prestata da una delle parti (cioè, come accade ordinariamente, se il deposito viene versato dal conduttore).
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,50% solo se, invece, la garanzia è prestata da terzi (circolare ministeriale 88/1983)

