Evasione, stretta sulle imprese Via con le dichiarazioni 2020
Carcere agli evasori. La norma inserita nel Dl ma in vigore 15 giorni dopo la legge di conversione Confisca per sproporzione (applicata finora alle mafie) estesa ai patrimoni frutto di evasione
Sanzioni più elevate. Soglie di rilevanza penale più basse. Confisca allargata. E responsabilità rafforzata a carico delle imprese. Eccolo qua l’intervento sul penale tributario che passa sotto il titolo delle “manette agli evasori” e che in realtà contiene assai di più e di diverso. E se politicamente ha un senso questo articolo 56 della bozza di decreto legge, allora segna un indiscutibile punto a favore dei 5 Stelle e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in particolare, che nella maratona anche notturna dei vertici di maggioranza molto si è speso. Con un’avvertenza di ordine generale: per fronteggiare le diffuse (anche all’interno dell’altro partner di governo, il Pd) perplessità sull’innesto di norme di diritto penale sostanziale in un decreto legge, la loro entrata in vigore è rinviata ai 15 giorni successivi alla pubblicazione in «Gazzetta» della legge di conversione. Previsione non neutra anche perché permetterebbe, verosimilmente, visti i 60 giorni di tempo a disposizione per i lavori parlamentari, di escludere dalla stretta le dichiarazioni dei redditi 2019 in scadenza a fine novembre.

Nel dettaglio, allora. Particolarmente pesanti le misure di aggressione ai patrimoni sospetti di essere stati costituiti attraverso fatti di evasione. Si estende così ai reati tributari più gravi (con riferimento alla pena prevista) e nello stesso tempo caratterizzati dal superamento di soglie rilevanti (100mila euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale, uno strumento di contrasto generalmente impiegato contro la criminalità organizzata, costituito dalla confisca di sproporzione o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima. Con la misura verranno colpiti i beni di cui il condannato in via definitiva anche dopo patteggiamento non è in grado di dimostrare la provenienza legittima, con inversione quindi dell’onere della prova.

Nello schema di decreto legge, che potrebbe essere pubblicato già sulla «Gazzetta» di domani, è poi previsto l’inserimento nella lista dei reati presupposto previsti dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese (decreto n. 231 del 2001) dei reati tributari e, segnatamente, della dichiarazione fraudolenta attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per questo delitto viene prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (ogni quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). L’introduzione della norma, inoltre, spiega il ministero della Giustizia, permetterà di superare le incertezze interpretative sull’applicabilità del decreto 231/2001 ai delitti tributari quando questi sono reati scopo dell’associazione per delinquere (in questo caso è prevista la responsabilità delle persone giuridiche) o reati presupposto dei delitti di riciclaggio o autoriciclaggio. Nello stesso tempo, la norma permetterà di applicare la confisca anche per equivalente del profitto del reato fiscale confluito nelle casse della persona giuridica a beneficio della quale il delitto è stato commesso.

Lo schema predisposto interviene poi reato per reato, introducendo una serie di modifiche secondo tre direttrici: aumento delle misure detentive, estensione dell’area del penalmente rilevante, introduzione di ipotesi attenuate quando l’evasione ha dimensioni modeste. Per la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la pena passerà dagli attuali 1 anno e 6 mesi di detenzione nel minimo e 6 nel massimo, a un minimo di 4 anni e massimo di 8. Con la previsione però che, se l’ammontare degli elementi passivi privi di fondamento è inferiore a 100mila euro, la proporzione della detenzione resta la medesima.Dichiarazione fraudolenta con altri artifizi: le nuove sanzioni saranno comprese fra 3 e 8 anni, a fronte degli attuali 1 anno e 6 mesi e 6, mentre per la dichiarazione infedele il minimo attuale di 1 raddoppia e il massimo da 3 passa a 5, la soglia di rilevanza penale si abbassa dagli attuali 150mila di imposta evasa a 100mila (erano 50.000 prima delle modifiche del Governo Renzi), come pure si abbassa da 3 a 2 milioni l’ammontare complessivo degli attivi sottratti al Fisco, cancellata infine l’area di esenzione penale per le valutazioni scorrette in una proporzione inferiore al 10 per cento.

Ma modifiche investono anche il reato di omessa dichiarazione con nuove sanzioni comprese in una finestra tra 2 e 6 anni, la falsa fatturazione e documentazione con 4 e 8 anni di pena (oggi sono 1 anno e 6 mesi e 6), l’occultamento e distruzione di documenti contabili, con nuove pene da 3 a 7 anni (adesso da 6 mesi a 2 anni).

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