Fatture false con l’attenuante
di Stefano Loconte
e Giulia Mentasti
Per i grandi evasori minimo quattro anni e massimo otto di carcere per l’uso di fatture false, oltre all’applicabilità della confisca per sproporzione. Spunta però un’attenuante, e cioè una pena ridotta, solo a patto che gli importi fasulli siano al di sotto dei 100 mila euro. Lo prevede il decreto fiscale, per effetto delle modifiche concordate negli incontri tra i partiti di maggioranza che hanno preceduto il consiglio dei ministri di lunedì notte.
Il reato oggetto di riforma è quello di cui all’art. 2 del dlgs 74/2000, che reprime la frode fiscale realizzata mediante l’impiego di fatture false, ovvero l’ipotesi di evasione considerata più insidiosa, in quanto la dichiarazione non si limita a indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ma è supportata da un impianto contabile e documentale fasullo.
Ciò detto, nella bozza di decreto che circolava sino a pochi giorni fa, pareva che si sarebbe aumentato solo il limite massimo di pena (passando da sei a otto anni di reclusione), ma non quello minimo (lasciandolo a un anno e mezzo): scelta giustificata dal fatto che il reato in esame non prevede soglie di punibilità e che quindi, a prescindere dal quantum sottratto a tassazione, qualora in dichiarazione ci si avvalga di fatture false (anche una sola fattura per poche centinaia di euro sarebbe sufficiente), la condotta fa scattare la rilevanza penale.
Sarebbe stato così affidato al giudice il compito, discrezionale pur secondo i parametri previsti dalla legge, di calibrare la sanzione all’interno di un ampio range, sino a mantenersi vicino al minimo edittale laddove avesse ritenuto l’evasione di modesta entità.
Invece, a conclusione del Cdm il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha reso noto che anche il limite minimo viene innalzato, addirittura a quattro anni di reclusione.
Quale contraltare tuttavia, spunta un’attenuante, ovvero si prospetta di conservare l’attuale trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi resta al di sotto dei 100 mila euro: in altre parole, è il legislatore a circoscrivere le condotte che, pur integranti il reato, risultino meno offensive dell’interesse erariale e a prevedere per esse una minor pena.
In realtà, l’inserimento di un’ipotesi attenuata in seno all’art. 2 è già stata sperimentata in passato (si veda tabella in pagina): originariamente la norma si chiudeva con un terzo comma, per cui se l’ammontare degli elementi passivi fittizi era inferiore a 154.937,07 euro, si applicava la reclusione da sei mesi a due anni.
Poi con dl 138/2011 tale circostanza è stata abrogata, e, nonostante le critiche, pure in occasione della riforma penal-tributaria del 2015 si decideva di non reintrodurla. Ora pare ritornare, seppur rimodulata alla luce di un quadro sanzionatorio complessivamente più rigido e gravoso. Ma non finisce qui. Scatta infatti l’estensione anche ai reati tributari della confisca «per sproporzione» (già applicabile ad altri reati, in primis quelli di criminalità organizzata, selezionati dal Legislatore per la loro gravità) e così chiamata proprio perché consente, pronunciata sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, il sequestro di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
In pratica, mentre la confisca «tradizionale» richiede un vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, con questa nuova previsione si dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra i beni e la persona nei cui confronti sia intervenuta la condanna.
La confisca «per sproporzione» è qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza, così da essere regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione: in sostanza, sarà applicabile anche ai casi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma.
Sulla disposizione è prevista un’entrata in vigore nel momento della conversione in legge del decreto fiscale. «Si è raggiunta un’intesa ragionevole e di buon senso, inserendo una serie di misure nel decreto ma facendole entrare in vigore dopo la conversione in legge nel decreto fiscale» ha spiegato Antonio Misiani, viceministro dell’economia, «vuol dire che il parlamento ha60 giorni di tempo per inserire correttivi, qualora emergano elementi per migliorare il testo».

