Presentazione del modello 770: ultima chance per versare le ritenute
Gli importi omessi nel 2018 vanno regolati entro giovedì 31 ottobre
La rateazione deve concludersi prima del processo penale
Giovedì 31 ottobre scade il termine entro cui versare le ritenute dell’anno precedente per evitare il reato. La scadenza della presentazione del modello 770 segna, infatti, anche la data di consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute del 2018 se superiori a 150mila euro.

In particolare, l’articolo 10 bis in vigore prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versi entro detto termine le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Va segnalato che la soglia di tale reato, secondo il Dl fiscale in corso di pubblicazione, potrebbe scendere a 100mila euro, ma tale previsione riguarderà (salvo ulteriori modifiche) gli omessi versamenti del 2019 e quindi la condotta illecita si consumerà con la presentazione della dichiarazione 770 del 2020.

In ogni caso, a prescindere dalla modifica della soglia, il delitto scatta in tutte le ipotesi in cui le omissioni risultino dovute in base alla dichiarazione.

In passato, la rilevanza penale era, invece, collegata all’omesso versamento, sempre entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

In tale contesto, le la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 24782/ 2018) hanno chiarito che per gli illeciti consumati fino al 21 ottobre 2015 (data di entrata in vigore delle modifiche) per provare il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto per importi superiori a 150mila euro è necessario produrre le certificazioni rilasciate ai sostituiti, non essendo sufficiente la sola dichiarazione 770. Per gli illeciti consumati successivamente (22 ottobre 2015), per provare il reato è invece sufficiente produrre anche la sola dichiarazione 770 che riporta le ritenute non versate.

Così occorrerà verificare se il debito complessivo per ritenute 2018, indicato nella dichiarazione 770/2019, è superiore alla soglia. Per la verifica non devono essere considerati gli eventuali interessi dovuti e nemmeno le relative sanzioni (in analogia a quanto già stabilito dalla Cassazione in materia di omesso versamento Iva nella pronuncia 46953/2018).

Per esemplificare, si pensi al caso di un contribuente che ha un debito complessivo per ritenute non versate relativamente al 2018, pari a 200mila euro. Se tale debito rimanesse inalterato fino al 1° novembre 2019, è consumato il reato. Diversamente, invece, se entro il 31 ottobre 2019, il contribuente versasse anche solo una somma parziale del debito complessivo, ad esempio 70mila euro, scendendo sotto la soglia di 150mila euro, non commetterebbe alcun reato.

Nel caso di pagamenti successivi a tale scadenza si può comunque ottenere la non punibilità, ma solo ove il debito tributario venga completamente estinto prima dell’apertura del dibattimento (si veda il pezzo sotto).

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