Rivendita di immobili 
nel reddito d’impresa

di Giulia Provino


La rivendita di unità immobiliari è ricompreso nel reddito di impresa. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 426 di ieri, relativa all’esercizio del reddito d’impresa. L’Agenzia ritiene che, la realizzazione di unità immobiliari a seguito dei lavori, che hanno comportato un’aumento volumetrico del fabbricato, e la successiva vendita delle parti configura un comportamento logicamente e cronologicamente precedente l’atto di cessione e strumentale rispetto all’incremento di valore, tale che evidenzia l’intento di realizzare un «arricchimento». Pertanto, l’attività svolta dall’istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l’intervento sul complesso immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari a terzi, avvalendosi di un’organizzazione produttiva idonea, svolta nel tempo. Di conseguenza, il reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari va considerato imponibile come reddito di impresa.


L’acquisto ausili per autosufficienza rientra tra nelle agevolazioni per disabili. I soggetti disabili posso usufruire dell’Iva agevolata al 4% e del diritto alla detrazione Irpef del 19% sull’intero importo degli acquisti di elettrodomestici e mobili volti a facilitare l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale della persona portatrice di handicap con l’ambiente, se questi presentano la certificazione medica dalla quale risulti sussistere un collegamento funzionale tra la tipologia della menomazione e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possono recare alle esigenze di vita. Per usufruire dell’Iva agevolata la persona portatrice di handicap deve presentare: il certificato che attesti l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Asl competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra l’invalidità certificata e il sussidio richiesto. In merito al diritto alla detrazione Irpef del 19%, si può usufruire di questa soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i prodotti che si intende acquistare possono apportare, provato tramite la certificazione rilasciata dal medico curante.


Iva per i compensi della Commissione di accordo bonario. Niente agevolazioni per le prestazioni di servizi rese dalla Commissione di accordo bonario istituita in relazione ad un contratto di appalto, che sono dunque imponibili ai fini Iva. È la risposta delle Entrate n. 425 di ieri. Nel caso di specie, l’AdE ritiene che le prestazioni di servizi eseguite dai componenti della Commissione non sono direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone o di assistenza ai mezzi di trasporto. Tali prestazioni, in particolare, non sembrano dare luogo ad interventi di carattere strutturale da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento e la manutenzione, quali il rifacimento, il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione degli impianti stessi.


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