Nuova Tari, apertura sugli inesigibili
Possibili imputazioni a costo più flessibili per «tutelare la finanza pubblica locale»
Il 2020 si preannuncia caldissimo per i Comuni. Dopo le annunciate modifiche della maggior parte dei tributi comunali, con l’unificazione dell’Imu/Tasi, del canone patrimoniale sostitutivo dell’imposta di pubblicità e della Tosap, oltre all’introduzione dell’accertamento esecutivo e forse di una piattaforma digitale per le notifiche, arriverà anche la «nuova Tari».
La conferma viene dall’Audizione di Arera del 22 ottobre (Quotidiano degli enti locali e della Pa di mercoledì scorso), in cui si ribadisce non solo l’adozione del nuovo sistema tariffario dal 2020, ma anche l’intenzione di effettuare subito il conguaglio 2018 ricalcolato con i nuovi «costi efficienti».
Ci sarà forse un’apertura sul problema più rilevante per i Comuni, i crediti inesigibili. Il criterio ipotizzato nella consultazione, cioè la possibilità di inserirli a costo solo una volta terminate infruttuosamente tutte le procedure esecutive, potrebbe essere rivisto in ragione di «principi di tutela della finanza pubblica locale».
Il nuovo sistema sarà approvato entro il 31 ottobre, ma il termine difficilmente consentirà un’effettiva applicazione della nuova metodologia. Perché bisogna fare i conti con l’aggiornamento dei software dei gestori che saranno chiamati a riformulare le modalità di imputazioni. Inoltre, occorre considerare che i nuovi piani finanziari dovranno essere approvati dalle Ato, a cui però viene, finalmente, attribuito un compito più qualificante che approvare la tabellina del gestore. Sul punto Arera auspica comunque una proroga del termine per approvare le tariffe, anche se occorrerebbe un termine fisso, svincolato da quello di approvazione del bilancio comunale.
Le finalità di Arera sono tutte condivisibili, ma occorre rendersi conto dell’eterogeneità multilivello della materia, visto che mai le componenti di costo rilevanti per il Pef provengono da un solo gestore. Perché comunque il costi di riscossione rimangono in capo ai Comuni, senza considerare le gestioni frastagliate dove più gestori che svolgono singole fasi del processo. In molte regioni, poi, le Ato non esistono, oppure non sono funzionanti, e dove funzionano non sempre assolvono alla loro funzione di vigilanza.
È allora fondamentale che Arera faccia chiarezza e formalizzi in modo cristallino «chi fa che cosa», a partire dal soggetto competente ad approvare le tariffe per la Tari corrispettiva, superando eventuali difformità legislative nazionali e regionali. Nel documento presentato in Audizione si dice che il soggetto competente è il Consiglio Comunale, ma ancora una volta non si chiarisce se la precisazione vale per entrambe le modalità con cui può essere declinata la Tari, ovvero tributaria o corrispettiva.
Peraltro, Arera sembra ignorare, dove considera i «prelievi che non permettono l’applicazione dell’Iva», la circostanza che la natura della Tari corrispettiva, e quindi la possibilità di applicare l’Iva, è sub iudice, visto che si dovranno pronunciare le sezioni unite della Cassazione.
Altro tema rilevante è il perimetro del servizio. In Audizione si è confermato quanto scritto nel documento posto in consultazione, ma si è annunciato che per «preservare gli equilibri della finanza pubblica» gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti il perimetro di gestione (come lo spazzamento neve) dovranno essere indicati separatamente negli avvisi di pagamento. Non si comprende si possa attuare questo aspetto con la Tari tributo, perché il tributo serve a coprire solo i costi di gestione del servizio rifiuti e non ci si può inventare un prelievo nuovo, stante la riserva di legge.

