Casa pignorata, custode vincolato

di Fabrizio G. Poggiani


L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato è un provvedimento sommario e semplificato ma esecutivo e funzionale alla migliore vendita possibile, con riduzione degli oneri burocratici. Resta ancora irrisolta, però, la problematica concernente l’ultrattività della legittimazione del custode ad attuare l’ordine di liberazione dell’immobile occupato.


La commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato ha approvato, lo scorso 7 ottobre, lo studio n. 20-2019/E avente a oggetto l’analisi del nuovo articolo 560 cpc, modificato dall’art. 4, dl 135/2018, convertito nella legge 12/20109, concernente il diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile esecutato fino all’emissione del decreto di trasferimento e le conseguenti, e nuove, modalità di attuazione della custodia degli immobili pignorati. Il documento, approvato dalla commissione esecuzioni immobiliari e attività delegate, ha come obiettivo prioritario quello di evidenziare le criticità emerse sul tema, dopo la completa revisione dell’art. 560 cpc riportando, ove possibile, talune soluzioni applicative.


È evidente che la modifica è stata eseguita dal legislatore al fine di concedere al debitore esecutato, e al suo nucleo familiare, fatte salve le violazioni di norme o degli obblighi di collaborazione, il mantenimento dell’occupazione dell’unità immobiliare destinata a propria abitazione, fino al decreto di trasferimento, escludendo qualsiasi automazione tra nomina del custode terzo e liberazione del bene ed evitando una specifica autorizzazione in tal senso.


Preliminarmente, il documento prende atto che il precedente art. 559 non è stato modificato, con conseguente invarianza della disciplina di base sui tempi e destinatari della nomina a custode, ma evidenzia che la nuova formulazione dell’articolo successivo ha un impatto sul tema, per effetto degli obblighi posti in capo al custode.


Dal punto di vista del debitore esecutato si prevede la possibilità di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento, mentre dal punto di vista del custode sono state eliminate gran parte delle disposizioni che disciplinavano il contenuto e le modalità dell’esercizio di tale attività.


Dall’analisi della norma sembra che nessuna indennità potrebbe essere dovuta alla procedura dal debitore e dai suoi familiari per l’utilizzo dei beni prima del provvedimento di liberazione e che si tratta di un diritto premiale, fatti salvi i casi in cui si violi l’obbligo di conservazione e tutela e che l’unità non sia destinata a propria abitazione, che deve essere preesistente al pignoramento, o che il debitore violi altri obblighi di legge.


La nuova disciplina ha il merito di sgombrare il dubbio che la continuazione dell’abitazione e/o dell’utilizzo del bene da parte del debitore dopo il pignoramento sia incompatibile con la qualità di custode e che la detenzione è automatica ovvero senza la necessità che sia anticipata da una specifica autorizzazione.


Il documento riporta tutta una serie di obblighi gravanti sul debitore esecutato, indica le attività conseguenti alla qualifica di custode, ricordando l’obbligo di rendiconto da presentare al giudice dell’esecuzione, da richiedere fin dall’atto di pignoramento o in sede di redazione della perizia da parte del consulente del giudice, e il divieto di locare il bene senza espressa autorizzazione.


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