Prima casa, l’inabitabilità non è forza maggiore

Emilio de Santis


Prima casa, non è causa di forza maggiore, atta a disinnescare la condizione del trasferimento nei diciotto mesi, lo stato d’inabitabilità dell’immobile acquistato. Ciò perché, ai fini di potere usufruire del beneficio, è sufficiente che il contribuente trasferisca la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, non già che esso venga adibito «a propria abitazione». Lo afferma l’ordinanza 28838/2019, nell’accogliere lo specifico punto del ricorso presentato dalle Entrate avverso la sentenza della Ctr Puglia n. 2536/28/2017. I giudici del territorio avevano ritenuto sussistere l’esimente della forza maggiore, con riferimento alla necessaria condizione del trasferimento nei diciotto mesi dall’atto di acquisto. Ma i giudici di legittimità, rifacendosi a precedenti pronunce, osservano, pur dovendosi tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, «che per forza maggiore deve intendersi un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto; un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento». E, nel caso di specie, l’ostacolo dell’inabitabilità, per mancato completamento dell’immobile acquistato, non integra tale fattispecie, perché non rientrante tra i fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune. La Suprema corte respinge invece un altro motivo del ricorso, inerente la revoca dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva (0,25% anziché 2%) applicata sul mutuo che era stato concesso al contribuente per l’acquisto dell’immobile ad uso abitativo. Infatti i giudici di legittimità hanno sancito che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 della l. 257/2004, «l’aumento dell’imposta sostitutiva è applicabile ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste dalla legge per poter fruire dei benefici prima casa». In altre parole, secondo la Suprema corte, la possibilità per l’aumento dell’imposta sostitutiva è circoscritta ai mutui relativi a seconde case concessi alle sole persone fisiche non esercenti attività commerciali.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post