Catasto, riclassamento da motivare
L’accertamento con cui viene fornito un nuovo classamento con rettifica della rendita catastale, se basato su meri confronti tra microzone, necessita comunque di un supporto motivazionale rapportato al caso concreto non essendo sufficienti, sotto tale profilo, i soli scostamenti rilevati e i meri richiami ai provvedimenti amministrativi precedenti. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 28491/2019. Ad adire i supremi giudici era l’Agenzia delle entrate, soccombente nei precedenti gradi di merito nei quali il proprio avviso di rettifica e classamento con aumento della rendita catastale, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, era stato annullato in quanto privo di motivazione adeguata, ritenuta dai giudici eccessivamente generica. La Corte ha quindi fatto riferimento ai propri precedenti in materia per poter confermare l’esito dei precedenti gradi di giudizio e respingere il ricorso delle Entrate. Ribadiva, infatti, che nel rispetto della correttezza della procedura di cui al comma 335 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, letta in relazione all’art. 7 della legge n. 212 del 2000, l’ufficio può procedere alla riclassificazione solo esplicitando in maniera intellegibile le ragioni che l’abbiano giustificata concretamente (Cass. 25766/2018). A tal fine, l’amministrazione non può limitarsi, in un accertamento per microzone, a rintracciarne lo scostamento e a richiamare i provvedimenti amministrativi che legittimino il suo operato, dovendo obbligatoriamente soddisfare il requisito motivazionale dell’atto anche adducendo elementi quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato, che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Tale necessità, per la Corte, deriva dal fatto che, in primis, il contribuente deve poter individuare anche ai fini di futura difesa, il presupposto della riclassificazione e, in secondo luogo, perché solo una motivazione siffatta circoscrive già ab origine l’oggetto dell’eventuale contenzioso nel quale sarà precluso all’ufficio addurre cause diverse. Ritenendo non soddisfatto, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione dell’atto, i supremi giudici hanno specificato, richiamando sezioni unite (Cass. Ss.uu. 7665/2016) che anche laddove il mutamento sia dovuto a risistemazione dei parametri relativi alle microzone di riferimento bisognerà indicare l’atto con cui si è provveduto a tale revisione indicando i miglioramenti che la stessa apportava al contesto urbano.
Nicola Fuoco
Rilevato che (…) la Commissione tributaria provinciale di Lecce annullava il suddetto avviso per difetto di motivazione in ordine ai miglioramenti realizzati nella microzona ove erano siti gli immobili rispetto al contesto esistente al momento del classamento originario;
che la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che il provvedimento di riclassamento de quo contiene un generico riferimento ai rapporti tra microzone, al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, mancando però in essi una motivazione adeguata e l’indicazione di fatti e circostanze che avevano determinato il diverso classamento; che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso (…)
ritenuto che il terzo motivo non è fondato in quanto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento» e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione e approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. 25766 del 2018; 23789 del 2018; 17413 del 2018; 17412 del 2018; 8741 del 2018); (…) secondo le Sezioni unite, l’Agenzia competente deve (…) indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. Ss.uu. n. 7665 del 2016…)(…)

