E-fatture e Lipe al setaccio Due vie per mettersi in regola

Pagine a cura 
di Franco Ricca


Al via i controlli quasi in tempo reale sulle operazioni Iva del primo e secondo trimestre 2019, basati sulla fattura elettronica. Dalla fine di ottobre, l’Agenzia delle entrate sta recapitando le lettere che segnalano a imprese e lavoratori autonomi possibili irregolarità scaturite dall’incrocio tra i dati acquisiti dall’apparato informativo dell’amministrazione finanziaria con le fatture elettroniche e il cosiddetto esterometro (obblighi istituiti dal 1° gennaio 2019) e quelli contenuti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche. Non sempre, però, le incongruenze emerse dall’elaborazione automatizzata derivano da comportamenti non corretti, potendo anche trovare una giustificazione legittima che dovrà essere portata a conoscenza dell’Agenzia. 


L’obiettivo fondamentale delle missive, come previsto dalla legge n. 190/2014, è di stimolare la regolarizzazione spontanea delle eventuali violazioni con le riduzioni delle sanzioni secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso; disposizioni che però presuppongono il pagamento integrale, in un’unica soluzione, dell’imposta dovuta, con relativi interessi e sanzioni ridotte, sicché non sono facilmente accessibili ai soggetti in difficoltà finanziarie. Per i contribuenti che non sono in condizione di regolarizzare i debiti d’imposta con il ravvedimento resta quindi la chance dell’adesione alla comunicazione di irregolarità, che implica uno sconto più modesto della sanzione, ma è rateizzabile. 


Il provvedimento del 29 ottobre 2019. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2019, nell’ambito della strategia di compliance introdotta dall’articolo 1, comma 634 e seguenti, della citata legge n. 190/2014, stabilisce che l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, le informazioni derivanti dal confronto tra:


– le fatture elettroniche emesse e le operazioni transfrontaliere comunicate dal contribuente ai sensi dell’art. 1 del dlgs n. 127/2015 e


– le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del dl n. 78/2010.


In particolare, le posizioni anomale riguardano i contribuenti che non hanno presentato le comunicazioni per il primo e secondo trimestre 2019, pur avendo emesso fatture o comunicato operazioni transfrontaliere almeno in uno dei due periodi. La comunicazione di anomalia è inviata all’indirizzo Pec del contribuente, ma è consultabile anche nel portale «Fatture e corrispettivi» del sito internet dell’Agenzia, dove sono reperibili anche gli elementi informativi sottostanti, tra i quali:


– il numero di documenti emessi e ricevuti dal contribuente;


– i dati di dettaglio dei documenti stessi (numero e data fattura, identificativo della controparte, imponibile e Iva ecc.);


– elementi del flusso di trasmissione dei dati.


Gli stessi dati ed elementi vengono messi a disposizione della Guardia di finanza. 


Nel caso in cui il contribuente ritenga non fondata la segnalazione di anomalia, può fornire all’Agenzia delle entrate le proprie giustificazioni, corredate dell’eventuale documentazione, anche tramite il canale informatico di assistenza denominato «Civis» (punto 1.2 del provvedimento). Una possibile giustificazione, per esempio, è la sussistenza di una delle situazioni di esonero dall’obbligo di presentare la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche. Fra dette situazioni (si veda l’articolo nella pagina seguente), vi è l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014, che prevede l’esonero dal versamento dell’Iva e dalla maggior parte degli adempimenti. Quest’anno, in particolare, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina del regime speciale dalla legge n. 145/2018, può essersi verificato che il contribuente abbia aderito in ritardo al regime forfettario, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019, e che, precedentemente, abbia emesso fatture con l’addebito dell’imposta. In tal caso, come precisato dalla circolare, i contribuenti «possono emettere una nota di variazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, commi 3 e 7, e 21, comma 4, del dpr n. 633 del 1972, per correggere i dati della fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa». Se la segnalazione di anomalia è fondata, il contribuente può regolarizzare errori e omissioni con le modalità previste dall’art. 13 del dlgs n. 472/1997 (ravvedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni graduata in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il tipo di violazione commessa dipende, naturalmente, dalle circostanze del caso concreto: per esempio, il contribuente che nei primi tre mesi del 2019 ha emesso fatture per operazioni imponibili e imposta esigibile, senza effettuare i versamenti periodici e senza presentare la comunicazione trimestrale, ha commesso due distinte infrazioni, ossia l’omesso versamento e l’omissione della «Lipe», soggette alle relative sanzioni; in sede di regolarizzazione spontanea, quindi, dovrà effettuare entrambi gli adempimenti e versare le somme dovute (imposta, interessi, sanzioni ridotte per entrambe le violazioni). Le somme dovute in sede di ravvedimento non possono essere versate ratealmente (è invece ammesso il c.d. ravvedimento parziale: per esempio, a fronte dell’omesso versamento di 1.000 euro, è possibile regolarizzare solo per 600 euro, versando, oltre a tale importo d’imposta, i corrispondenti interessi legali e sanzioni ridotte). 


Se il contribuente ha invece emesso, nel primo trimestre 2019, esclusivamente fatture per le quali non si è realizzata l’esigibilità dell’imposta nel corso dello stesso periodo, oppure è in credito d’imposta, la sola violazione commessa è l’omessa presentazione della comunicazione trimestrale. Qualora il contribuente non provveda alla regolarizzazione, l’ufficio proseguirà con gli atti e i controlli per l’accertamento dell’eventuale imposta dovuta. Si osserva, al riguardo, che l’ufficio può procedere alla riscossione dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2-bis, del dpr n. 633/72, anche se non vi è pericolo per la riscossione. Qualora però la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche non sia stata presentata e non risulti, quindi, un debito d’imposta dichiarato dal contribuente, l’ufficio dovrà attivare i controlli necessari per quantificare il dovuto.


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