Confisca, pace fiscale ignorata
di Debora Alberici*
La confisca non tiene conto della pace fiscale. Il sequestro sui beni dell’evasore fiscale scatta al di là degli importi risultanti dalla rottamazione ter ma sull’intero profitto dell’illecito tributario.
A questa interessante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 47837 del 25 novembre 2019, ha respinto il ricorso di un imprenditore sottolineando l’indipendenza fra il procedimento penale e quello amministrativo. Davanti ai giudici del Palazzaccio, la difesa ha sostenuto che il Tribunale di Novara avrebbe dovuto dedurre il pagamento delle rate già saldate non dal profitto del reato ma dal debito risultante dall’applicazione della pace fiscale pari al 90% del valore della controversia.
Gli Ermellini non hanno accolto questa tesi che hanno respinto lasciando inalterata la misura del sequestro.
Per la terza sezione penale, infatti, solo l’integrale pagamento del debito tributario, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, può condurre alla non operatività della confisca e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine, essendo invece insufficiente la mera ammissione a un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato a tale ultimo titolo.
In altre parole, il profitto suscettibile di confisca corrisponde all’ammontare dell’imposta evasa e, quindi, col pagamento viene meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire col provvedimento ablatorio, ovvero, in sostanza, la stessa ragione giustificatrice della confisca, da rinvenirsi proprio nella necessità di evitare che il conseguimento dell’indebito profitto del reato si consolidi in capo al reo; né dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente può discendere la conclusione che essa debba sempre e comunque trovare applicazione (nel caso di accertamento della responsabilità), anche quando l’indagato abbia provveduto a sanare il suo debito verso l’erario giacché con l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione tributaria, viene meno quel profitto del reato che la misura ablatoria è destinata ad aggredire. Il debito, tuttavia, dev’essere interamente sanato.
Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva chiesto di confermare il sequestro.

