Contributo unificato, vale totale degli atti impugnati
Andrea Amantea
In materia di contenzioso tributario, laddove il ricorrente impugni sia gli atti presupposti, ad esempio una cartella esattoriale, sia quelli consequenziali quale può essere un’intimazione di pagamento, il Contributo unificato tributario (Cut) va pagato per il totale dei singoli atti impugnati. Si è espressa in tal senso la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 275.02.19 del 19 novembre.
Il motivo del contendere è legato a un ricorso proposto da un contribuente contro un atto di «Regolarizzazione del pagamento del contributo unificato» emesso dalla Direzione della giustizia tributaria del Mineconomia; contributo inteso quale tassa per le spese dei procedimenti giudiziali, dovuto per la presentazione del ricorso e rapportato al valore della lite. Il contribuente avrebbe omesso di corrispondere il Cut per il totale degli atti impugnati versando solo quello rapportato a specifica intimazione di pagamento, atto consequenziale legato a diverse cartelle citate nel ricorso e qualificate quali mai allegate all’intimazione né mai notificate.
La possibilità di richiedere l’annullamento di più atti e non solo dell’intimazione di pagamento è riconosciuta al comma 3 dell’art. 19 del dlgs 546/1992. La Ctp ai fini del giudizio richiama un principio espresso dalla Cassazione, ordinanza 1144 del 18/1/2018, secondo il quale l’omissione di notifica di un atto presupposto è un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato; nullità che può essere fatta valere sulla base dell’art. 19 sopra citato ma che comporta la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale o cumulativamente anche quello presupposto; nel primo caso il giudice dovrà verificare solo la sussistenza del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale, nel secondo invece il giudizio verterà sulla legittimità o meno della pretesa. Il contribuente, sia in fase introduttiva del ricorso sia per la richiesta di annullamento degli atti, ha fatto riferimento non solo all’intimazione di pagamento ma anche alle cartelle; da qui ai sensi dell’art. 14 del Testo unico in materia di spese di giustizia (Tusg), respingendo il ricorso, la Ctp ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto versare il Cut per ogni atto impugnato.

