In agguato il (vecchio) reato di dichiarazione fraudolenta
L’illecito penale si configura con l’invio dei modelli entro il 2 dicembre
Da lunedì decorrono anche i termini di prescrizione che possono arrivare a 10 anni
La scadenza della presentazione della dichiarazione comporta alcune conseguenze anche ai fini penali da tener ben presenti. Quest’anno poi la tematica è ulteriormente attuale in considerazione delle modifiche apportate ai reati dichiarativi dal decreto legge fiscale in corso di conversione in Parlamento.
Con la presentazione della dichiarazione dei redditi si consumano i delitti di dichiarazione infedele e fraudolenta mediante utilizzo di fatture false e con altri artifici.
Dal 2 dicembre decorrono pertanto anche i termini di prescrizione, attualmente di otto anni che diventano dieci in ipotesi di cause interruttive (come normalmente si verifica).
Ne consegue che eventuali illeciti penali commessi con la prossima dichiarazione si prescriveranno il 2 dicembre 2027 o il 2 dicembre 2029 in ipotesi di interruzione (si pensi alla contestazione con Pvc o con un avviso di accertamento)
Per queste dichiarazioni si applicano ancora gli illeciti penali vigenti prima delle modifiche contenute nel Dl fiscale (si veda l’altro articolo in pagina) nonostante esso sia stato già approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta. Infatti per i reati tributari le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.
Tra gli illeciti penali attualmente applicabili, il più grave è rappresentato dalla dichiarazione fraudolenta commessa da chiunque, al fine di evadere le imposte, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi. La pena prevista è ancora della reclusione da 18 mesi a sei anni.
Questo reato scatta a prescindere dall’importo delle fatture ritenute false (intendendosi per tali sia le ipotesi di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, sia i casi di sovrafatturazioni)
Peraltro l’illecito penale non è legato alla deduzione di un costo fittizio (o “gonfiato”) indicato esclusivamente in fattura ma può risultare anche da altri documenti idonei per la deducibilità del costo (si pensi alle note spese degli amministratori, alle schede per acquisti di valori bollati, agli scontrini validi per le detrazioni fiscali, ecc.)
Vi è poi l’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante altri artifizi) decisamente più rara. Essa viene commessa da chiunque, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, sono superate determinate soglie (imposta evasa superiore a 30mila euro e ammontare complessivo della base imponibile sottratta ad imposizione superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro 1,5 milioni). Anche in questo caso la sanzione è la reclusione da 18 mesi a sei anni.
Infine vi è il reato di dichiarazione infedele commesso dal contribuente che indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
l’imposta evasa sia superiore a 150mila euro;
l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 3 milioni.

