I requisiti per il regime forfettario vanno mantenuti fino alla fine
Il contribuente che intende costituire una Stp rischia in caso di controllo di fatto
Le Entrate ricordano le condizioni che fanno scattare la causa ostativa
L’assenza di cause di esclusione per l’applicazione del regime forfettario non lascia tranquilli perché occorre rispettare i requisiti fino alla fine del periodo di imposta. È la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 501, pubblicata mercoledì 27 novembre.

Il caso analizzato riguardava un contribuente che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 190/2014, aveva applicato, per l’anno 2019, il regime forfettario.

In particolare, l’interpellante aveva conseguito, nell’anno 2018, ricavi inferiori alla soglia di 65mila euro, non deteneva né direttamente, né indirettamente partecipazioni in società di persone o in srl e non partecipava ad alcuna associazione in partecipazione.

Essendo intenzionato, a decorrere dal 2020, a costituire una società tra professionisti, l’istante chiedeva se ciò potesse costituire ostacolo alla fruizione del regime forfettario.

Nell’istanza veniva precisato che la Stp sarebbe stata composta da due soci professionisti e che la quota dell’interpellante sarebbe stata pari al 9% del capitale sociale; l’amministrazione sarebbe stata affidata all’altro socio. Infine, l’istante precisava che l’attività svolta dalla Stp sarebbe stata riconducibile a quella da lui esercitata in regime forfettario.

La causa ostativa che nel caso in esame poteva trovare applicazione è quella di cui alla lettera d) del comma 57 della legge 190/2014 secondo cui non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La circolare 9/E/2019 ha precisato che affinché operi la causa ostativa in questione è necessario che siano verificate, contemporaneamente, due situazioni: 1) che vi sia il controllo diretto o indiretto della società; 2) che l’attività economica esercitata dalla società sia riconducibile a quella svolta dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Se manca anche solo una delle due condizioni, la causa ostativa non scatta.

Nel caso in esame, non essendo la partecipazione di controllo detenuta dall’istante, in teoria il regime forfettario avrebbe potuto continuare ad essere applicato.

Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che, nel caso in esame, dalle informazioni fornite non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto in quanto l’istante dichiarava di avere in essere rapporti economici con la Stp (l’istante ritrae il 40% del suo fatturato dalla Stp).

Una risposta chiara nell’interpello non c’è; l’ufficio infatti conclude affermando che, non essendo valutabile la struttura dei rapporti economici della costituenda Stp, non è possibile definire l’eventuale esistenza del controllo di fatto.

La questione del controllo di fatto era già stata oggetto di un’altra risposta dell’agenzia delle Entrate (la n. 398 dell’8 ottobre 2019): in quel caso l’ufficio aveva affermato che la circostanza che l’imprenditore o il professionista sia l’unico o principale fornitore di una società in cui è detenuta una partecipazione, possa comunque determinare il controllo di fatto.

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