Condonabili le entrate locali riscosse con ingiunzione
Sergio Trovato
Sono soggette al condono dei debiti fino a mille euro anche le somme riscosse a mezzo ingiunzione, dai concessionari privati, e non solo quelle riscosse a mezzo ruolo, tramite Equitalia. Un tributo regionale riscosso a mezzo ingiunzione, con relativi interessi e sanzioni, deve essere annullato in base alla norma di legge che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro, anche se il concessionario non ha notificato l’ingiunzione. Lo stesso criterio vale se non è stata notificata la cartella di pagamento. La legge, infatti, ha imposto lo stralcio dei carichi di ruolo fino a mille euro, consegnati a Equitalia o al concessionario delle entrate locali dal 2000 al 2010. Dunque, per essere ammessi al condono è sufficiente che sia stato notificato l’avviso di accertamento. Dopo la notifica di questo atto si presume che il ruolo, o il titolo esecutivo equivalente al ruolo, sia stato consegnato all’agente o al concessionario. Questo principio, che stravolge le regole fino ad oggi osservate dagli enti locali, è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 29653 del 14 novembre 2019. L’articolo 4 del dl 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione. La norma dispone l’annullamento automatico delle somme dovute dai debitori alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Secondo la Cassazione, il debito in esame, relativo a una tassa automobilistica per l’anno 2005, rientra nello stralcio, considerato che il valore complessivo del debito è inferiore a mille euro e il ruolo deve ritenersi essere stato consegnato all’agente della riscossione «dopo la notifica dell’avviso di accertamento». Non ha alcuna rilevanza per la definizione, poi, la notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento. Per i giudici di legittimità, la norma sopra indicata fa riferimento ai «singoli carichi affidati agli agenti della riscossione», a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento». Quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in seguito all’annullamento automatico anche dell’ingiunzione di pagamento e non solo del ruolo. In realtà la disposizione che impone l’annullamento automatico fa riferimento ai «singoli carichi affidati» agli agenti della riscossione, relativi ai debiti iscritti a ruolo, e non già alle ingiunzioni. Con l’ordinanza in esame la Cassazione qualifica «agente della riscossione» la Soget, che è una società privata iscritta all’Albo ministeriale, la quale nulla ha a che vedere con Equitalia. Erano qualificati giuridicamente «agenti della riscossione», prima delle recenti riforme, le società pubbliche che facevano parte del gruppo Equitalia. Ancora oggi i cosiddetti agenti della riscossione si caratterizzano per il fatto che riscuotono con uno strumento esclusivo che è il ruolo, a differenza dei concessionari privati che utilizzano l’ingiunzione. Peraltro, l’articolo 4 citato stabilisce espressamente che lo stralcio è limitato ai ruoli. Questa estensione arbitraria alle ingiunzioni comporterà notevoli danni alle casse degli enti che sono coinvolti dagli effetti della pronuncia. Infine occorre rilevare che, ex lege, i carichi dovrebbero risultare «affidati» agli agenti della riscossione per poter consentire al debitore di fruire del condono. La trasmissione dei carichi di ruolo avviene telematicamente ed è possibile accertarne la data. Va ricordato che, per esempio, dopo la notifica dell’accertamento l’ente impositore ha tre anni di tempo per effettuare la riscossione coattiva dei tributi locali. E non c’è alcun automatismo tra notifica dell’atto, formazione del ruolo e affidamento all’esattore.

