Non c’è «tenuità» nel diffamare la vicina
Il grave attentato alla convivenza non permette lo stop al processo
La diffamazione all’interno del condomino non è mai una fatto tenue perché, da un lato attenta gravemente alla convivenza comune e genera situazioni incresciose, e dal punto di vista giuridico comporta la commissione di un delitto punito con la reclusione o la multa. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 48235/2019.

Il giudice di pace (articolo 34 del Dlgs 274/2000) può escludere la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, se il danno o il pericolo sono esigui, anche a causa della occasionalità e per lo scarso grado di colpevolezza del reo, tenuto conto anche del pregiudizio, per le esigenze di vita del reo, rappresentato dalla pendenza del procedimento penale.

La Corte di Cassazione ha annullato, rinviandola a un nuovo giudizio, la sentenza del giudice di pace che aveva prosciolto, per esiguità del fatto, tre condomine per il reato di diffamazione commesso in danno di una vicina.

Infatti il giudice aveva pronunciato la sentenza senza avere prima verificato la non opposizione delle tre condòmine e della vicina, imposta dallo stesso articolo 34, ultimo comma, del Dlgs 74/2000: in assenza di una richiesta dell’imputato e di uno specifico interpello della persona offesa, comparsa in udienza e costituitasi parte civile, il giudice di pace non può dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto. La sentenza aveva illegittimamente abdicato al senso di giustizia proprio della pronuncia giudiziaria emessa per regolare i rapporti giuridici tra i condòmini.

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