Tasse, interessi tra 0,1 e 3%
di Fabrizio G. Poggiani
Fissato il range per la determinazione dell’ammontare degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di qualsiasi tipo di tributo. A decorrere dal prossimo 1° gennaio, infatti, i detti interessi saranno determinati dal ministero dell’economia e delle finanze nella misura unica, compresa tra lo 0,1% e il 3%.
Questo il contenuto di uno dei numerosi emendamenti al dl fiscale (124/2019), approvati dalla Commissione finanze della Camera, che rivede, spesso al ribasso, la percentuale degli interessi applicabili a ogni tributo, in presenza di versamento, riscossione e/o rimborsi degli stessi.
L’emendamento non limita l’applicazione a determinate tipologie di interessi, di cui alla legge 29/1961 e all’art. 13 della legge 133/1994 ma, espressamente, dispone che tale modalità di applicazione (unica) sarà applicata anche a quelli relativi ai pagamenti dovuti dal prossimo anno «anche in ipotesi diverse» da quelle appena richiamate.
Quindi, tra le numerose, si deve richiamare anche quelle individuate dal dm 21/05/2009, che aveva aggiornato, a suo tempo, le misure degli interessi per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi, così come disposto dal comma 150, dell’art. 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell’art. 1284 c.c.
Si tratta, per esempio, degli interessi dovuti per i pagamenti rateali delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, degli interessi relativi alle somme dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 2, comma 2 e 3, comma 1 del dlgs 462/1997, degli interessi calcolati sulle somme dovute in seguito alla rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione, ma anche degli interessi che, ai sensi dell’art. 1 del dm 21/05/2009 sono dovuti in sede di rimborso delle imposte per i ritardi nell’esecuzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante procedura automatizzata, in tema di Iva, di imposte indirette sugli affari e di imposta sulle successioni.

