No notifica all’indirizzo «Seguimi»
di Debora Alberici
Ènulla la notifica fatta dal fisco all’indirizzo del servizio «Seguimi» delle Poste. L’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto infatti consegnare il plico al domicilio eletto dal contribuente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31479 del 3/12/2019, ha accolto il ricorso di un cittadino. La vicenda riguarda alcune cartelle di pagamento per sanzioni Iva. L’imprenditore aveva lamentato da subito la mancata notificata da parte dell’esattore che invece si era difeso sostenendo di aver utilizzato il servizio «Seguimi» delle Poste. Ctp e poi Ctr di Trento avevano dato ragione all’amministrazione finanziaria convalidando la procedura seguita. Quindi l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione con successo. Gli Ermellini lo hanno accolto spiegando in primo luogo che: «È pacifico che la notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale non sia avvenuta nel domicilio fiscale». Ma non solo. La Ctr, scrive il Collegio di legittimità, pare equiparare l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per Il servizio «Seguimi» (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza, diversa dagli atti giudiziari, all’indirizzo indicato dal richiedente) al domicilio eletto. Al contrario, per la Suprema corte, l’attivazione del servizio «Seguimi» non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere a elezione di domicilio, difettando i requisiti formali. La notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, è stata compiuta in violazione dell’art. 60 dpr. n. 600/1973, né può reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati all’imprenditore. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso l’originario. I Supremi giudici hanno chiuso il sipario sulla vicenda e hanno deciso nel merito annullando le cartelle.

