Casa-studio, niente deduzione spese
Debora Alberici
Niente deduzione delle spese della casa adibita anche a studio da parte del professionista che ha anche un altro ufficio. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 31621 del 4/12/2019, ha respinto il ricorso di un avvocato. Il Collegio di legittimità ha interpretato l’articolo 54 del Tuir sul recupero della deduzione del 50% della rendita dell’immobile adibito promiscuo. Per gli Ermellini la decisione della Ctr risulta aver fatto corretta applicazione della norma, escludendo che il contribuente potesse dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), poiché lo stesso disponeva di altro immobile, adibito esclusivamente all’uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando che alcuni locali fossero locati ad altri professionisti. La deducibilità, infatti, deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione, circostanza esclusa nel caso di specie. In altre parole, ad avviso della Cassazione, l’avverbio «esclusivamente», contenuto nella norma in esame, deve leggersi in contrapposizione all’avverbio «promiscuamente», coerentemente con la ratio legis, che evidentemente riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l’attività professionale. Nell’affermare questo principio Piazza Cavour ha ricordato inoltre che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta alle Entrate dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta.

