Avvisi Tari in formato cartaceo

di Luigi D’Aprano*


Le nuove delibere Arera stanno facendo molto discutere in questi giorni sulla improvvisa difficoltà di orientare il servizio di raccolta dei rifiuti verso criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Se, da un lato la delibera n. 443/2019 è destinata al riordino del meccanismo di determinazione dei costi del servizio e indirettamente delle tariffe Tari da applicare ai contribuenti, l’altra delibera (n. 444/2019) affronta un altro degli argomenti demandati dalla legge 205/2017 all’Autorità, ovvero la trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti. 


Secondo quanto impartito nella delibera n. 444 la trasparenza dovrà agire in senso bidirezionale tra gestore del servizio e gestore della riscossione (qualora soggetti diversi) al fine di assicurare all’utente/contribuente la totalità delle informazioni riguardanti, da un lato, il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dall’altro le modalità di determinazione delle tariffe e la relativa riscossione. 


Tra le tante novità c’è però da sottolineare una precisazione fatta dall’Autorità nella delibera n. 444 che, probabilmente nel tentativo di assicurare la miglior comunicazione possibile all’utente/contribuente, tralascia obiettivi di razionalizzazione della spesa e dell’efficienza amministrativa per affermare un principio forse in contrasto con altre norme vigenti. 


Si legge, infatti, nell’art. 4 dell’allegato alla citata delibera che «il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico». Continua il secondo comma del medesimo articolo: «il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione». 


Dalla lettura del testo normativo, appare evidente come con la seconda delibera si pone l’obiettivo primario della trasparenza delle informazioni anche mettendo a rischio l’efficiente ed economica gestione amministrativa della riscossione. 


Prevedere, infatti, l’obbligo di base dell’invio di un documento di riscossione cartacea, anziché prediligere, come vorrebbero le norme del Cad, l’invio di un documento informatico e limitando quello cartaceo solo a coloro che espressamente ne avrebbero manifestato l’esigenza, rappresenta sicuramente la realizzazione di un percorso meno traumatico che dovrà portare comunque alla digitalizzazione finale dei documenti, ma che potrebbe anche condurre a un brusco ritorno indietro rispetto agli enti che già si erano adoperati per l’invio elettronico degli avvisi.


Qualora ciò si verificasse tale obbligo potrebbe avere anche ripercussioni economiche sul Pef, in quanto la spedizione cartacea di un documento ha sicuramente costi maggiori rispetto a quello informatico sia in termini di stampa che di spese di recapito, senza contare la necessità di riorganizzare i processi informatici per permettere all’utente/contribuente di manifestare la propria volontà di ricevere il documento in formato elettronico. 


Si auspicano, pertanto, anche su tale aspetto, precisazioni e chiarimenti da parte dell’Autorità, in modo da poter correttamente e concretamente porre in essere quando da essa disposto.


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