Niente riduzione se non viene favorito un coerede
La Cassazione precisa le condizioni necessarie per esperire l’azione
L’azione di riduzione non è possibile se, in assenza di accettazione con beneficio d’inventario, le disposizioni testamentarie ritenute lesive della legittima non sono fatte a favore di un coerede. La Cassazione, con la sentenza 30082/2019 del 19 novembre 2019, fa il punto sull’esperibilità dell’azione che reintegri la quota di legittima se ci sono disposizioni testamentarie ritenute lesive.

Nella causa gli attori (le rispettive curatele fallimentari) rivendicavano la riduzione di disposizioni formulate dal loro comune genitore a favore della genitrice (cui andava l’usufrutto generale vitalizio di tutti i beni relitti) e di uno solo dei figli (cui era stata attribuita per intero la quota disponibile), a fronte della istituzione quali eredi universali dei quattro figli stessi (tra i quali i due ricorrenti) del testatore.

La Corte – come nei due primi gradi di giudizio – esclude l’esperibilità dell’azione di riduzione in quanto l’attribuzione a favore della genitrice è stata interpretata (per ragioni non solo letterali, ma fondate sul contesto della scheda testamentaria) quale legato in sostituzione della quota di riserva (anche se di valore pari alla metà dell’intero patrimonio relitto) e non quale istituzione di erede.

Mancando l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non ricorreva una condizione essenziale per esercitare l’azione di riduzione: l’articolo 564 del Codice civile consente di omettere l’accettazione solo se il legato sia stato fatto a persona «chiamata come coerede». Né è stata accolta la richiesta di riduzione dell’attribuzione testamentaria a favore di uno dei figli, unico beneficiario della quota disponibile: a sua volta, tale quota (ancorché sommata alla legittima) era intaccata proprio per il valore dell’attribuzione a favore della genitrice.

Soprattutto i giudici hanno ritenuto che non si potessero ricavare argomenti a favore della rivendicazione attorea – come pure richiesto – dall’articolo 1010 del Codice civile (che stabilisce l’obbligo per l’usufruttario di un’eredità o di un quota della stessa di pagare le annualità e gli interessi dei debiti da cui è gravata l’eredità stessa). Anzi, proprio da questa norma si deduce che se l’usufruttuario fosse considerato erede, sarebbe tenuto al pagamento non solo delle annualità e degli interessi dei debiti ereditari, ma anche dei debiti stessi in linea capitale (oltre che delle prestazioni non periodiche e delle rate di una somma capitale).

Anche la necessità del consenso congiunto dell’usufruttuario e del nudo proprietario per vendere i beni relitti funzionale a pagare i debiti ereditari – di cui al quarto comma dell’articolo 1010 del Codice civile – non collide con quanto affermato: la norma tiene solo conto dei diversi ruoli dell’uno e dell’altro titolare di diritti sui beni stessi – che restano tali – senza poterne inferire una qualificazione identitaria dell’usufruttuario quale erede. L’articolo 1010 riguarda solo i rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario, come la Cassazione aveva chiarito con le sentenze 17 marzo 1980, n. 1758, e 11 gennaio 1978 n. 82.

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